PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; sentenza 19 maggio 1997, n. 65

PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; 19 maggio 1997, n. 65; Giud. NICCOLINI; Imp.ti X, Y, Z, W, J (avv.ti BUSANA, GIUDICEANDREA; per le pp.cc. avv. PEDOT, TOSATORI)

 

Responsabilità penale – Sci – Gara – Omicidio colposo – Mancata verifica dell’idoneità delle protezioni poste sui pali – Responsabilità di membri della giuria – Condanna solo dei giudici che ispezionarono il tracciato

 

La responsabilità colposa può rinvenirsi nella violazione di una norma cautelare che, per concorde dottrina e giurisprudenza, può essere ricercata anche nella regolamentazione extragiuridica. L’espressione “ordini e discipline” ex art. 43 c.p. mira ad arricchire la protezione dei valori tutelati penalmente, così che deve ritenersi possa acquistare rilevanza penale anche la violazione di norme cautelari che disciplinano lo svolgimento di competizioni e gare ufficiali. Ne consegue che, nel caso di decesso di uno sciatore che muoia a seguito dell’urto con uno dei paletti posto all’arrivo, devono ritenersi responsabili ex art. 589 c.p. solo quei membri della giuria che ispezionarono il percorso e non segnalarono il pericolo (nella specie, il concorrente, sbilanciatosi in prossimità del traguardo, entrava in rotazione e cadeva sopra un contrappeso di cemento posto ai lati di uno dei pali d’arrivo, provocandosi lesioni così gravi che presto lo portavano a morire. I membri della giuria venivano accusati di omicidio colposo, per aver omesso di verificare l’idoneità delle protezioni poste sui pali che sostenevano lo striscione d’arrivo. Il regolamento tecnico federale per le gare di sci alpino, nei paragrafi dedicati ai poteri – doveri della giuria di gara, stabilisce che la stessa deve verificare che i punti pericolosi siano adeguatamente protetti, avendo il potere di interrompere eccezionalmente la prova se tale misura è necessaria per garantire la sicurezza dei concorrenti. Tra gli altri compiti, la giuria deve anche controllare l’arrivo e l’area dopo l’arrivo. Il Giudice ritiene debba rispondere ex art. 589 c.p. il giudice che aveva ispezionato il percorso, il giudice arbitro e il giudice d’arrivo, oltre al direttore di pista. Non sono, invece, responsabili il direttore di gara, esclusivamente preposto al funzionamento dei servizi di gara, né il giudice di partenza, che non ha specifici doveri in relazione alla zona d’arrivo).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

 

 

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