PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; sentenza 26 giugno 1995, n. 38

PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; 26 giugno 1995, n. 38; Giud. Niccolini, C. N. (avv. Torresani) c. Funivie X s.p.a. (avv.ti A Beccara, Mengoni).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle zone di transito pedonale – Cabinovia – Stazione di arrivo – Responsabilità per danni – Non sussiste – Fattispecie.

 

Il gestore degli impianti sciistici non è responsabile del danno riportato dallo sciatore per essersi infortunato scivolando sul terreno innevato una volta uscito dal percorso pedonale presente all’interno della stazione di arrivo di una cabinovia, posto che l’obbligo di mettere in sicurezza gli impianti di risalita, ivi compresi i relativi percorsi pedonali, assunto contrattualmente dal gestore nei confronti dei propri passeggeri, non si estende al di fuori dei limiti spaziali destinati all’esecuzione del contratto, mentre incombe sullo sciatore l’obbligo di muoversi con la dovuta cautela su terreni e piste innevate, sia quando transita con gli sci montati, sia quando, per qualsiasi motivo, cammina con gli sci in mano.

 

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 Testo della sentenza

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