CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 12 aprile 2000 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 12 aprile 2000 (decisa il); Pres. Zanon, Est. Pacher; YY (Avv. Belardi, Galas Indelli) c. XXX (In proprio, Avv. Schramm) Riforma Trib. Bolzano 20 gennaio 1999 (decisa il), dep. 10 febbraio 1999 n. 94

 

Responsabilità civile – Noleggio di mountain bike – Responsabilità del noleggiatore – Non sussiste

 

Nel caso in cui una turista, che trasporti la propria figlioletta di cinque anni su un seggiolino ancorato ad una bici tipo mountain bike, cada a causa di un movimento inconsulto della bimba, deve essere riformata la sentenza con cui il giudice di primo grado, sotto la vigenza del codice della strada previgente, attribuisce al noleggiatore della bici la responsabilità dei danni subiti dal conduttore per non aver predisposto sulla bici un seggiolino con tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare il danno. (Nella specie, una famiglia di turisti ha noleggiato una mountain bike con il seggiolino per trasportare la figlioletta di cinque anni. La bimba ha messo un piede nei raggi della ruota anteriore determinando la caduta e le lesioni. Il tribunale, pur riconoscendo che al caso di specie non si applica il nuovo codice della strada, ha considerato obbligo del noleggiatore munire la bici con i seggiolini presenti sul mercato idonei ad evitare incidenti simili a quello per cui è causa. In appello ha proposto gravame il noleggiatore e la corte ha riformato la sentenza di primo grado sulla base del ragionamento secondo cui il codice della strada vigente all’epoca dei fatti imponeva al noleggiatore unicamente di predisporre un seggiolino ben ancorato alla bicicletta e non anche di dotare le bici con protezioni per le gambe dei bambini)

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

CApp_Bz_Civ_2000.04.12

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