R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696

R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696 (1)

 

Norme per l’impianto e l’esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie (2) (3) (4)

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1938, n. 257.

(2) Convertito in legge dalla L. 5 gennaio 1939, n. 8.

(3) Si tenga presente che l’abrogazione del presente provvedimento – già prevista ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 e della voce n. 22377 dell’allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto – non è più prevista dalla nuova formulazione dell’allegato 1 dopo la conversione in legge.

(4) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 1, commi 1, 2 e 5, 2 e 7 del presente provvedimento.

 

1. L’impianto e l’esercizio in servizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie è concesso dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, ove la linea si svolga nel territorio del Comune stesso (5).

Qualora la linea interessi il territorio di più Comuni della stessa Provincia, la concessione è accordata con provvedimento del presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i Consigli comunali dei Comuni interessati. In ogni altro caso la concessione è accordata dal Ministero dei trasporti (6), previo parere dei Consigli provinciali interessati (7).

[Le concessioni di cui ai commi precedenti possono essere accordate soltanto previa approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero dei trasporti, sentito, se del caso, il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, o, quando gli impianti siano di un tipo già autorizzato e non presentino innovazioni tecniche rilevanti, da parte dell’Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione] (8).

[La visita di ricognizione, il collaudo dell’impianto e la vigilanza tecnica in genere sono effettuati dall’Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, salvo i casi per i quali, in considerazione delle particolari caratteristiche tecniche di un impianto di nuovo tipo, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, in sede di approvazione del progetto, abbia riconosciuto la necessità che tali mansioni vengano espletate direttamente dall’Amministrazione centrale] (9).

Quando l’impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni 10, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione (10) (11).

(5) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 1, commi 1, 2 e 5, 2 e 7 del presente provvedimento.

(6) Ora Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile.

(7) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 1, commi 1, 2 e 5, 2 e 7 del presente provvedimento.

(8) Comma abrogato dall’art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

(9) Comma abrogato dall’art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

(10) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 1, commi 1, 2 e 5, 2 e 7 del presente provvedimento.

(11) Così sostituito dall’art. 26, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, recante il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. Per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, il Ministro per i trasporti (12) ed il Prefetto, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o degli Enti locali, possono dichiarare la pubblica utilità dell’opera. In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all’art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie (13).

Negli altri casi il richiedente deve dimostrare di aver la proprietà dei suoli all’uopo occorrenti e di poter liberamente disporre di essi per l’impianto e l’esercizio per tutta la durata della concessione o dell’autorizzazione (14).

(12) Ora Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile.

(13) Comma così sostituito dall’art. 27, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

(14) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 1, commi 1, 2 e 5, 2 e 7 del presente provvedimento.

3. [Il Ministro per le comunicazioni (15) stabilisce con propri decreti le norme da osservarsi per l’impianto e l’esercizio dei mezzi di trasporto di cui al presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 6 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740] (16) (17).

(15) Ora Ministro per i trasporti e per l’aviazione civile.

(16) Recante il testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione. Per la validità di dette norme vedi art. 145, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, recante l’approvazione del nuovo T.U. delle disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale.

(17) Abrogato dall’art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

4. [Gli orari dei servizi concessi dal sindaco del Comune e dal presidente della Giunta provinciale sono soggetti alla approvazione della stessa autorità. Nei casi in cui la concessione è demandata al Ministero dei trasporti (18), l’approvazione degli orari spetta all’Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio.

L’approvazione degli orari di cui al precedente comma si intende implicitamente data dopo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione degli stessi alle autorità rispettivamente competenti, qualora le medesime non abbiano fatto pervenire all’esercente un provvedimento contrario nel termine suindicato] (19) (20).

(18) Ora Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile.

(19) Così sostituito dall’art. 28, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

(20) Abrogato dall’art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

5. Gli esercenti sono tenuti a versare allo Stato, quale corrispettivo delle spese di sorveglianza, un contributo annuo o stagionale, che sarà fissato con l’atto di concessione o di autorizzazione.

6. [Il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili) (21) può far sospendere l’esercizio in qualsiasi momento, per ragioni di incolumità pubblica.

Analoga facoltà è attribuita, per i casi di rispettiva competenza, anche al sindaco del Comune o al presidente della Giunta provinciale. Tali autorità dovranno dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati al Ministero dei trasporti (22) (23).

Contro i provvedimenti del presidente della Giunta provinciale o del sindaco del Comune è dato ricorso al Ministro per i trasporti (24) (25).

Qualora il concessionario non si attenga alla disposizione l’autorità che ha accordato la concessione può disporne la revoca (26)] (27).

(21) Ora Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

(22) Ora Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile.

(23) Il secondo, terzo e quarto comma sono stati aggiunti dall’art. 29, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

(24) Ora Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile.

(25) Il secondo, terzo e quarto comma sono stati aggiunti dall’art. 29, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

(26) Il secondo, terzo e quarto comma sono stati aggiunti dall’art. 29, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

(27) Abrogato dall’art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

7. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti dei mezzi di trasporto di cui all’art. 1, già in esercizio devono richiedere la concessione o l’autorizzazione governativa in base alle norme di cui ai precedenti articoli (28).

(28) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 1, commi 1, 2 e 5, 2 e 7 del presente provvedimento.

fb-share-icon