Reg. reg. Abruzzo 28 settembre 1999, n. 3

Reg. reg. Abruzzo 28 settembre 1999, n. 3 (1)

 

L.R. n. 94/1996 – Regolamento relativo al funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci

 

(1) Pubblicato nel B.U. Abruzzo 29 ottobre 1999, n. 41

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Costituzione e funzioni del Collegio.

Il Collegio regionale dei maestri di sci dell’Abruzzo è istituito a norma dell’art. 13 della legge Quadro 8 marzo 1991, n. 81 e della legge regionale n. 94/1996. Il Collegio è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione di maestro di sci ed ha il compito di svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell’Albo professionale dei maestri di sci dell’Abruzzo. Del Collegio fanno parte tutti i maestri di sci iscritti nell’Albo professionale della Regione nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità.

Art. 2

Regolamento del Collegio.

L’attività del Collegio è regolata a norma del presente regolamento previsto dalla legge regionale.

TITOLO II

Organi e strutture del Collegio e loro funzioni

Art. 3

Organi e strutture del Collegio.

Sono organi del Collegio:

a) l’Assemblea formata da tutti i maestri iscritti al Collegio ed all’Albo professionale;

b) il Consiglio Direttivo è composto dai rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio;

c) il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno;

Sono strutture del Collegio:

a) i revisori dei conti;

b) il Segretario-Tesoriere.

Art. 4

Assemblea dei membri del Collegio.

L’Assemblea del Collegio può essere convocata dal Presidente con avviso scritto inviato per posta o con altri mezzi informativi almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento della stessa, almeno una volta all’anno entro il 30 novembre di ogni anno; essa può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/5 dei facenti parte del Collegio entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ed inoltre può essere convocata dall’Autorità regionale alla quale è demandata la vigilanza del Collegio. In ogni caso deve essere citato l’ordine del giorno. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei propri membri ed in seconda convocazione dopo che sia trascorsa almeno un’ora dalla chiusura della prima, qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti preferibilmente per alzata di mano. Ogni membro può rappresentare un solo membro iscritto al Collegio con delega sottoscritta.

Sono compiti dell’Assemblea:

a) eleggere il Consiglio Direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;

c) eleggere i membri del Collegio nazionale dei maestri di sci, di cui all’art. 15 della legge 8 marzo 1991 n. 81;

d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio Direttivo;

e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo, o sulla quale una pronuncia dell’Assemblea venga richiesta da almeno 1/5 dei componenti;

f) l’Assemblea elegge per alzata di mano o per acclamazione il Presidente, il segretario e n. 3 (tre) scrutatori;

g) della seduta dell’Assemblea viene redatto il verbale da parte del Segretario che viene sottoscritto dal Presidente.

Art. 5

Elezione e composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo del Collegio si compone di 13 membri eletti dall’Assemblea e restano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti. Nel Consiglio è assicurata la presenza di almeno due maestri di sci di fondo. Ogni membro del Collegio può votare non più di 13 nominativi, le schede che presentino un maggior numero di preferenze sono nulle. Le candidature devono essere inviate al Collegio almeno 10 giorni prima dell’Assemblea elettiva a mezzo lettera raccomandata, per poter essere inserite nella scheda dei candidati. Oppure lista rappresentativa dei territori. Tutti i componenti rispondono solidamente per tutte le decisioni. Sono esclusi gli assenti, gli astenuti ed i contrari.

Art. 6

Funzioni del Collegio direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo del Collegio:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell’Albo professionale;

b) vigilare sull’esercizio della professione e sulla osservazione delle regole di deontologia professionale;

c) applicare le sanzioni disciplinari;

d) collaborare con le competenti autorità regionali e designare i componenti delle commissioni e sottocommissioni, come pure le componenti rappresentative; provvedere agli adempimenti dalla legge regionale n. 94/1996;

e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all’Albo;

f) indicare le caratteristiche della divisa regionale e del distintivo della Regione Abruzzo. Individuando anche il modo per la identificazione del singolo maestro;

g) curare le relazioni con le associazioni dei maestri di sci anche di altri stati, con altri collegi professionali, con l’Associazione nazionale dei maestri di sci;

h) esprimere pareri a richiesta della regione o di altre autorità amministrative sull’ordinamento e sull’attività dei maestri di sci, sulla diffusione della pratica dello sci e sul turismo invernale in genere;

i) contribuire alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico, delle misure di prevenzione e sicurezza sulle piste e dei pericoli per l’ambiente;

j) nominare commissioni tecniche, elaborare programmi di corsi di formazione e criteri delle materie d’esame, da sottoporre all’approvazione delle competenti autorità regionali (corsi di formazione, di aggiornamento e specializzazione);

k) proporre il minimo e il massimo per le tariffe professionali dei maestri di sci;

l) promuovere iniziative per il miglioramento culturale e professionale dei maestri di sci;

m) rilascia nel casi previsti dalla legge il nullaosta al maestri di sci di altre regioni o altri stati;

n) designa i rappresentanti del Collegio presso enti ed organizzazioni di carattere territoriale e regionale;

o) provvede alla gestione finanziaria ed a quant’altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Collegio;

p) valutare esigenze dalle quali scaturiscano costituzione di gruppi di lavoro tra gli iscritti al Collegio. I gruppi di lavoro sono coordinati dal Presidente o da un suo delegato preferibilmente membro del Consiglio Direttivo;

q) esprime il proprio parere alla Regione Abruzzo per l’autorizzazione all’apertura delle scuole;

r) riconosce in accordo con la Regione la specializzazione da evidenziare sul documento di abilitazione alla professione di maestro di sci;

s) interviene su richiesta delle parti, per dirimere le controversie che possono sorgere in funzione dell’esercizio professionale tra gli iscritti all’albo, ovvero tra questi e le scuole di sci;

t) nominare i revisori dei conti.

Art. 7

Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede del Collegio o altra località ritenuta opportuna, ogni qualvolta lo ritenga necessario, comunque, almeno quattro volte l’anno. Deve altresì convocarlo quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene con avviso scritto a mezzo di raccomandata contenente l’ordine del giorno almeno sette giorni prima della data di svolgimento della riunione. In caso di urgenza la comunicazione può essere effettuata a mezzo telegramma, telefax o telefono, almeno 24 ore prima della riunione. Le riunioni del C.D. sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei Consiglieri ed, in seconda convocazione, passata almeno un’ora qualora sia presente 1/3 degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti. Il C.D. risponde solidalmente per tutte le decisioni (esclusi gli assenti, gli astenuti e contrari). Il verbale delle riunioni viene redatto dal segretario con le indicazioni del Presidente, successivamente, viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso. A parità di voti è decisivo quello del Presidente o quello del vicepresidente quando questi agisce in sostituzione.

Art. 8

Decadenza della carica di Consigliere.

La carica di consigliere decade per:

a) assenza senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive del consiglio;

b) dimissioni;

c) decesso;

d) perdita della qualifica di maestro di sci.

Art. 9

Funzioni del Presidente del Collegio.

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio in qualsiasi situazione abbia a verificarsi. Il Presidente rilascia le tessere di riconoscimento per l’iscrizione all’Albo professionale e ne sancisce la restituzione nei casi di intervenuta necessità. Il Presidente fa parte del direttivo del Collegio nazionale. Il Presidente può nominare un vicepresidente e il Segretario tesoriere.

Art. 10

vicepresidente del Collegio.

Il vicepresidente del Collegio sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza di questi.

Art. 11

Segretario tesoriere del Collegio.

Il segretario collabora all’attività del Presidente organizzando il funzionamento della segreteria. In particolare deve coordinare la tenuta dell’Albo professionale, controllando le iscrizioni, le cancellazioni ed altri adempimenti connessi alla tenuta dell’Albo. Il segretario deve predisporre il materiale necessario alle riunioni del Consiglio Direttivo nonché quello per l’Assemblea del Collegio.

Art. 12

Sostituzione dei Consiglieri decaduti dalla carica.

Le vacanze consiliari vengono sostituite per surroga. Qualora l’elenco dei votati sia esaurito il C.D. opera in sotto numero in tutte le sue competenze fino alla assemblea successiva per la elezione dei membri mancanti.

Art. 13

Scioglimento del Consiglio Direttivo.

Qualora il C.D. non sia in grado di funzionare per il periodo di sei mesi (mancata convocazione dell’assemblea richiesta da 1/5 degli iscritti al Collegio, mancata integrazione o altro ecc.) o ricorrano altri gravi motivi, decade e dovrà essere convocata l’assemblea. In detto periodo le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Presidente e dal segretario – tesoriere.

Art. 14

Comitato di Presidenza.

Per una funzionale operatività della Presidenza il Presidente può comporre un Comitato con il compito di dare esecuzione alle decisioni del C.D. e di compiere atti di ordinaria amministrazione.

TITOLO III

Albo professionale

Art. 15

Tenuta dell’Albo.

Il Collegio custodisce e aggiorna l’Albo professionale dei maestri di sci che svolgono la propria attività in Abruzzo. L’iscrizione all’Albo ha scadenza al 30 (trenta) ottobre di ciascun anno. L’Albo professionale è distinto in sezioni riferite alle figure di maestri di sci riconosciuti:

– Maestri di sci alpino

– Maestri di sci di fondo

– ecc.

Art. 16

Domanda per l’iscrizione all’Albo.

Possono essere iscritti, a domanda, all’Albo professionale dei maestri di sci della Regione Abruzzo coloro che intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) Cittadinanza italiana o altro Stato membro della CEE;

2) Maggiore età;

3) Idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla U.L.S.S.;

4) Licenza della scuola dell’obbligo vigente al momento dell’abilitazione;

5) Non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche se temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

6) Abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci;

7) Aver frequentato i corsi di aggiornamento previsti dalle normative vigenti;

Possono essere iscritti al Collegio regionale i maestri di sci di altre regioni, che non hanno istituito il proprio Collegio e non hanno aderito a quello di altra Regione. Qualsiasi cambiamento di residenza o domicilio deve essere immediatamente comunicato alla segreteria del Collegio. Le modalità sono indicate dal Consiglio Direttivo secondo la normativa vigente.

Art. 17

Rinnovi annuali.

Ciascun iscritto all’Albo deve provvedere al pagamento del contributo annuale fissato, entro il termine ultimo del 30 ottobre di ciascun anno. Ciascun iscritto all’Albo ogni tre anni deve produrre certificazione di frequenza al corso di aggiornamento come previsto dalla legislazione vigente.

Art. 18

Sospensione e cancellazione dall’Albo.

La sospensione dell’iscrizione all’Albo avviene per:

a) motivi disciplinari, per un periodo da un mese ad un anno;

b) condanna penale con interdizione temporanea;

c) temporanea inabilità psico-fisica;

d) mancata frequenza calendariale dei corsi di aggiornamento come da L.R. n. 94/1996;

La cancellazione avviene per i seguenti motivi:

a) a domanda;

b) per decesso o per definitiva inabilità psico-fisica;

c) per trasferimento ad albo di altra regione;

d) per condanna penale con interdizione permanente;

e) per provvedimento disciplinare definitivo (radiazione);

f) per mancato pagamento del contributo nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo su richiesta dell’interessato per sospensione temporanea dell’insegnamento può trasferire il maestro dall’Albo all’elenco del Collegio tenuto dallo stesso C.D.

TITOLO IV

Procedimenti disciplinari

Art. 19

Sanzioni disciplinari.

I maestri di sci iscritti all’Albo professionale che si rendono colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio, ovvero delle norme di comportamento previste dalla legislazione vigente e dal presente regolamento sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta – richiamo;

b) censura;

c) sospensione dall’Albo da un mese ad un anno;

d) radiazione.

Art. 20

Iter dei provvedimenti disciplinari.

Il provvedimento disciplinare, anche nei casi previsti dalla legge, inizia con deliberazione del C.D. di attivare il procedimento; in esecuzione della deliberazione il Presidente ne dà notizia all’interessato con lettera raccomandata contenente la contestazione degli addebiti e la fissazione di un termine non minore di 15 giorni per le contro deduzioni. Trascorso detto termine il C.D. fissa apposita seduta alla quale viene invitato, con lettera raccomandata, l’interessato che può farsi assistere a persone di sua fiducia. Al termine della seduta (o di eventuale prosecuzione ove sussistano necessità istruttorie) il C.D. emette il provvedimento assunto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. La comunicazione del provvedimento deve essere effettuata all’interessato con lettera raccomandata A.R., dal ricevimento decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge. In caso di sospensione dall’Albo deve essere temporaneamente ritirato il documento di riconoscimento. In caso di radiazione dall’Albo devono essere ritirati in via definitiva il documento di riconoscimento ed il distintivo dei maestri di sci, e ne deve essere data comunicazione alle Autorità competenti ed Organizzazioni. La sanzione del punto “a” e “b” viene semplicemente comunicata all’interessato dal Presidente senza ulteriori procedimenti.

TITOLO V

Reclami e ricorsi

Art. 21

Reclami contro le deliberazioni del Collegio e del C.D.

I provvedimenti adottati dal Collegio e dal C.D., eccettuati quelli in materia disciplinare sono definitivi e sono impugnabili solo dinanzi al competente organo di Giustizia Amministrativa.

Art. 22

Ricorsi.

I ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal C.D. possono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica al Collegio Nazionale, la presentazione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.

TITOLO VI

Norme di etica professionale

Art. 23

Rapporti con il Collegio.

È dovere di ogni iscritto collaborare con gli organi rappresentativi del Collegio, che vigila, per legge, alla tutela dell’esercizio professionale ed alla conservazione del decoro della categoria. Ogni maestro ha l’obbligo, pertanto, di fornire chiarimenti o documentazione che gli venissero richiesti dal C.D. o da suoi delegati con compiti ispettivi. Nell’esercizio della professione il maestro è tenuto ad indossare la divisa prescritta, a portare ben visibile il distintivo della Regione ed avere con se il documento che prova la sua qualifica per ogni anno.

Art. 24

Rapporti con i colleghi e le scuole.

Il maestro, libero professionista o appartenente a scuola di sci, deve ispirarsi nel suoi rapporti con i colleghi alla massima lealtà, cordialità e correttezza. Il maestro o la scuola di sci, non devono riconoscere prestazioni non eseguite sotto la loro diretta responsabilità ne prestare garanzie personali non riconosciute dalle leggi e dal presente regolamento. Il maestro non potrà fare concorrenza sleale ne in forma diretta ne indiretta. Il maestro e le scuole sono tenuti all’osservanza delle tariffe professionali stabilite dal C.D. ogni anno. Il maestro iscritto ad una scuola di sci dovrà adeguarsi alle direttive della stessa (Statuto e regolamento interno).

Art. 25

Rapporti con i clienti.

Il maestro deve ispirarsi alla massima lealtà e correttezza. Il maestro rifiuterà di accettare incarichi per i quali riterrà di non avere preparazione o competenza specifica.

Art. 26

Norme finali.

Oltre a queste norme i maestri sono tenuti a rispettare quelle stabilite dal Consiglio Direttivo del Collegio regionale. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal codice civile.

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