Reg. reg. Molise 20 marzo 2007, n. 1

Reg. reg. Molise 20 marzo 2007, n. 1 (1).

Regolamento per la sicurezza nell’attività sportiva invernale sulle piste e sugli impianti.

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(1) Pubblicato nel B.U. Molise 31 marzo 2007, n. 8.

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Premesso che:

> il Consiglio regionale ha approvato la Delib.C.R. 27 febbraio 2007, n. 38;

Il Presidente della Regione

Emana il seguente regolamento:

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Art. 1

Finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 e dell’art. 4 della legge regionale 8 aprile 2003, n. 13 disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle relative aree.

2. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l’incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l’andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.

3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003 in materia di norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili, è vietato utilizzare le medesime aree fuori dall’orario di apertura al pubblico per qualsiasi attività.

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Art. 2

Aree sciabili.

1. Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto tra portata degli impianti e superficie delle piste.

2. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste servite da almeno tre impianti di risalita, i Comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare ed agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo degli stessi. L’individuazione delle aree equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e rappresenta il presupposto per l’eventuale costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree.

3. I Comuni interessati, inoltre, provvedono a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresì quelle cui possono accedere solo gli utenti in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attività agonistica.

4. Le piste di discesa sono classificate e devono rispondere ai requisiti come di seguito indicato:

a) Campo scuola, recante pendenze longitudinali non superiori al 20 per cento e senza apprezzabili pendenze trasversali, con lunghezza limitata e separato dalle altre piste;

b) Pista facile, recante pendenze longitudinali non superiori al 25 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, segnalata dal colore blu;

c) Pista di media difficoltà, recante pendenze longitudinali non superiori al 40 per cento, fatta eccezione per brevi tratti, con apprezzabili pendenze trasversali limitate e segnalata dal colore rosso;

d) Pista difficile, recante pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento e segnalata dal colore nero.

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Art. 3

Gestione impianti.

1. I Comuni e/o gli enti gestori nei quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve sono tenuti a:

a) assicurare un’adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente, garantendone un’adeguata visibilità;

b) assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso e trasporto lungo le piste, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo intervento in caso di incidenti, anche stipulando apposite convenzioni con il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nonché con corpi od enti dello Stato o associazioni di volontariato, con specifiche competenze in materia di primo soccorso e trasporto con toboga;

c) provvedere alla manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente ed adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000,00 ad € 200.000,00.

3. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune nonché presso la biglietteria della stazione.

4. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell’obbligo di cui al presente comma comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.000,00 ad Euro 50.000,00.

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Art. 4

Responsabilità civile dei gestori.

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad Euro 100.000,00.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione.

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Art. 5

Obbligo dell’utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici.

1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite dal Ministero della Salute.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 ad Euro 150,00.

3. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.000,00 ad Euro 100.000,00.

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Art. 6

Velocità.

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie ed in presenza di principianti nonché in prossimità delle partenze e degli arrivi degli impianti di risalita.

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Art. 7

Precedenza.

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

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Art. 8

Sorpasso.

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

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Art. 9

Incrocio.

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

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Art. 10

Stazionamento.

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi delle piste.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

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Art. 11

Omissione di soccorso.

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà, non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00.

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Art. 12

Transito e risalita.

1. È vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto al comma 3 dell’articolo 13.

3. In occasione delle gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente regolamento, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.

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Art. 13

Mezzi meccanici.

1. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione soprattutto se si tratta di mezzi meccanici utilizzati per il soccorso ed il trasporto di infortunati su pista.

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Art. 14

Sci fuoripista e sci-alpinismo.

1. I Comuni e/o i gestori degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove per le condizioni climatiche e della neve sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

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Art. 15

Snowboard.

1. Le norme previste dal presente regolamento e valide per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard e che comunque sono tenute ad osservare le seguenti disposizioni:

a) lo snowboarder prima di effettuare spinte con il tallone (giri di tallone spinte all’indietro) deve guardare indietro e controllare tutt’intorno, così come nei salti è necessario assicurarsi, prima di effettuarli, che la zona circostante sia libera;

b) ogni snowboarder deve avere la conoscenza e le capacità tecniche richieste per utilizzare gli impianti e per sciare sulla pista scelta;

c) lo snowboarder deve inoltre usare i seguenti accorgimenti:

1) la gamba anteriore deve essere sempre saldamente legata allo snowboard mediante un cinturino;

2) sugli skilift e sulle seggiovie la gamba posteriore deve essere libera da vincoli, cioè non bloccata sull’attacco;

3) lo snowboard, sganciato durante una pausa, deve essere posizionato sulla neve dal lato dei cinturini (ATTACCHI).

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Art. 16

Vigilanza e sanzioni.

1. La vigilanza sull’osservanza del presente regolamento e l’irrogazione delle sanzioni sono effettuate, oltre che dalle Forze di polizia e dal Corpo forestale, dai funzionari del settore regionale competente per materia e dai Comuni che vi provvedono tramite i Corpi di Polizia municipale.

2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), ed agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 20,00 ad un massimo di Euro 250,00. Il versamento è effettuato su apposito conto intestato alla Regione Molise.

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Art. 17

Abrogazione.

1. Il Reg. 5 marzo 2004, n. 2 è abrogato.

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Art. 18

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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