REGOLE DI COMPORTAMENTO F.I.S. PER LO SCIATORE

REGOLE DI COMPORTAMENTO F.I.S. PER LO SCIATORE

(REGOLAMENTO FIS – Edizione 1990)

 

Regola n.1 – Avere riguardo degli altri – Ogni sciatore deve comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo e danneggiare gli altri o provocare danni.

 

Regola n.2 – Padronanza della velocità e del modo di sciare – Ogni sciatore deve tenere una velocità ed un comportamento adeguati alle proprie capacità, nonché alle condizioni della pista, della neve, alle condizioni atmosferiche e alle condizioni di affollamento.

 

Regola n.3 – Scelta della traiettoria – Lo sciatore che viene da tergo, per la sua posizione dominante, ha la possibilità di scegliere la traiettoria da seguire, pertanto deve effettuare la propria discesa in modo tale da non mettere in pericolo lo sciatore che lo precede.

 

Regola n.4 – Sorpasso – Il sorpasso può essere effettuato sia a monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato.

 

Regola n.5 – Inserimento in pista e partenza dopo una sosta – Lo sciatore che si mette su una pista deve assicurarsi, mediantecontrollo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per se e per gli altri.

 

Regola n.6 – Sosta su una pista – Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta necessità, sulle piste e in specie nei passaggi obbligati o senza visibilità.

 

Regola n.7 – Salita e discesa a piedi – Lo sciatore che risale la pista deve procedere soltanto ai bordi della stessa. Lo stesso comportamento deve tenere lo sciatore che scende a piedi.

 

Regola n.8 – Rispetto della segnaletica – Tutti gli sciatori devono rispettare le indicazioni della segnaletica posta sulle piste di discesa.

 

Regola n.9 – Comportamento in caso di incidente – In caso di incidente ogni sciatore a l’obbligo di prestare aiuto.

 

Regola n.10 – Obbligo di certificare la propria identità in caso di incidente – Chiunque sia coinvolto in un incidente, ne sia responsabile o ne sia testimone, è tenuto a fornire le proprie generalità.

 

Regola n.11 – Idoneità all’uso degli impianti di risalita – L’utente deve possedere le capacità fisiche e tecniche atte a consentirgli di servirsi degli impianti di risalita a moto continuo (seggiovie e sciovie).
Oltre alle regole di prudenza più elementari, l’utente deve rispettare la norma di esercizio indicate dalla società esercente gli impianti di risalita.

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