Giudice di Pace di Malè, 26 ottobre 2012 – dep. 5 novembre 2012, n. 9

Giudice di Pace di Malè; 26 ottobre 2012 – dep. 5 novembre 2012, n. 9; G.d.P. dott. Orpello; Imp.to D.R..

Responsabilità penale – Lesioni colpose – Sci – Operatore professionale – Diligenza – Non sussiste – Condanna

Ai fini della configurabilità della responsabilità penale “al di là di ogni ragionevole dubbio” per il reato di cui all’art. 590, primo e secondo comma c.p. (lesioni personali gravi causati da un sinistro verificatosi sulle piste da sci) rileva, in particolar modo, la sussistenza in capo all’imputato della qualifica di operatore professionale del luogo in cui si è verificato il sinistro. Qualifica, in virtù della quale, egli avrebbe dovuto usare una elevata diligenza professionale al fine di evitare incidenti (Nel caso di specie, il Giudice di pace, in applicazione del principio riportato in massima, ha ritenuto non rilevante la circostanza, peraltro rimasta sfornita di compiuta prova, che la sciatrice lesa si trovasse, al momento del sinistro seduta sul bordo della pista e risultasse non visibile perché coperta da un dosso. Per contro, il Giudice di pace ha dato rilievo alla circostanza che la circolazione a mezzo di motoslitta fosse vietata sul tratto di pista interessato dal sinistro e alla qualifica professionale di operatore rivestita dall’imputato. Ragione per cui, quest’ultimo avrebbe dovuto osservare sia le norme che vietavano la circolazione; sia le norme di comune esperienza e prudenza al fine di prevedere anche possibili inosservanze altrui).

(per il testo integrale della sentenza vai a “Leggi tutto”)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

SEZIONE UNICA – MALE’ (TRENTO) –

Il Giudice di Pace nella persona del dott. Antonio Orpello, alla pubblica udienza del giorno 26 ottobre 2012 ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

D. R., nato a XXX il XXX e residente in XXX, assistito e difeso dagli avv.ti G. B. e W. M. del Foro di Trento – di fiducia

Libero presente

IMPUTATO Del delitto p.p. dall’art. 590 commi primo e secondo C.P. perché, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza, e in violazione delle norme di comune esperienza e prudenza nonché specifiche norme provinciali concernenti la sicurezza sulle piste da sci causava lesioni personali gravi a B. E..

In particolare: alla guida della motoslitta SKI DOO mod. ESPEDITION telaio XXX, mentre percorreva a scendere la pista denominata “Valbiolo” per non aver moderato particolarmente la velocità o comunque non avendola commisurata in relazione allo stato morfologico della pista tanto da potergli consentire di avere una piena visuale dei possibili ostacoli che gli si potevano parare di fronte, nell’atto di schivare due ragazze snowboardiste momentaneamente sedute a bordo pista dietro un dosso, sterzava bruscamente tanto da far imbardare la motoslitta che capottava più volte sulla pista e finiva la corsa addosso alla B. E. procurandole così lesioni gravi consistite in “frattura amielitica cervicale e lombare” con una prima diagnosi di guarigione pari a 90 gg. s.c.; In Vermiglio il 15.01.2011.

Querela del 28.03.2011 (data del deposito)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: chiede la condanna alla multa di euro 2.000,00.

Il difensore della parte civile: chiede la condanna generica dell’imputato e la provvisionale immediatamente esecutiva come richiesto che può essere commisurata tra il 30 ed il 50% del danno complessivo.

Il difensore dell’imputato: chiede assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 15 dicembre 2011, il Pubblico Ministero

presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trento evocava a giudizio di quest’ufficio D. R., per accertare in legittimo contraddittorio la sua penale responsabilità per i fatti indicati nel capo d’imputazione sopra riportato.

Seguiva istruttoria nel corso della quale era esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, erano escussi testi e, all’esito della discussione, sulle conclusioni sopra riportate, la causa era decisa come da dispositivo letto in pubblica udienza.

MOTIVAZIONE

L’istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare rilevanti elementi univoci e concordanti della responsabilità dell’imputato “al di la di ogni ragionevole dubbio”

I testi escussi, fra l’altro, hanno dichiarato quanto segue:

F. M.: “Ho fatto consulenza di pronto soccorso dove ho visitato la signora B. ho riscontrato la un quadro di politrauma con multiple fratture vertebrali. L’ho operata a livello di stabilizzazione cervicale per via anteriore mediante un incisione anteriore ed eseguendo una somatectomia di C7 ed innesto di placca cervicale C6 T1. Nello stesso intervento è stato fatto l’intervento di stabilizzazione lombare. L3L5. Il documento n. 1 di parte civile è stato confermato. Per quanto riguarda il danno osseo non sarà sottoposta a ulteriori interventi e ha delle placche a livello cervicale e lombare. Per il danno neurologico quello tuttora persiste e il danno, essendo già passato un anno, è di difficile soluzione…”.

Tale deposizione evidenzia la gravità degli effetti scaturiti dai fatti oggetto del capo d’imputazione e ha un univoco riscontro nella documentazione prodotta, sia privata sia rilasciata dalla struttura pubblica.

F. S.“Ero sulla seggiovia della Valbiolo e ho visto una motoslitta 100 metri sopra scendere a velocità sostenuta – anche per le condizioni della pista – perdere il controllo, scendere per 50 metri circa e travolgere una delle ragazze. Le ragazze erano in parte alla pista, ho visto il signore alzarsi a mettersi le mani nei capelli.

La pista è adatta anche a principianti. La motoslitta non aveva nessuna segnalazione acustica, il conducente della motoslitta ha perso il controllo sicuramente 50 metri prima del luogo dell’incidente. La motoslitta è scivolata di traverso per parecchio. I carabinieri non hanno preso alcun nominativo; io mi sono recato presso la stazione dei carabinieri a valle della pista e nonostante mi sia offerto come testimone non sono stato generalizzato, avendo detto che non serviva. Le ragazze erano sedute a bordo pista. Nell’impatto il conducente è stato sbalzato fuori dalla motoslitta nel momento in cui si è ribaltata. La slitta è entrata nella parte della schiena”.

Tale verosimile deposizione evidenzia che il sinistro è avvenuto per la velocità tenuta dalla motoslitta, non adeguata allo stato dei luoghi, alle condizioni del manto nevoso, di frequentazione della pista e alla conformazione della stessa.

G. M.“Ho curato la signora B., trasferita alla unità spinale di Bergamo, giunta con esito di frattura vertebrale cervicale ed esiti di frattura di 12 vertebra dorsale e 4 vertebra lombare oltre a frattura di arto inferiore operata e tutelata da stivaletto gessato.

Quadro neurologico era di ipostenia dei quattro arti più marcata all’arto inferiore destro e alterazione della sensibilità degli arti inferiori. Riusciva a reggere la stazione eretta con doppio aiuto con carico sull’arto inferiore destro. Non era autonoma nella attività della vita quotidiana in particolare nell’igiene della metà inferiore del corpo, nell’abbigliamento e negli spostamenti. Confermo il Documento n 2 di Parte civile. Rimarrà con ridotta mobilità della colonna sia cervicale che lombare dovuta alla fissazione neurochirurgica e alterazione della sensibilità dell’arto inferiore destro.

Anche tale deposizione è apparsa obiettiva e con plurimi riscontri documentali, tuttora in parte visibili nella persona della parte civile.

M. C.: Non ho visto direttamente la scena ma sono arrivata alcuni minuti dopo avvisata dalla B.. Ho visto E. in terra sdraiata e V. era in stato di shoc. Riconosco il conducente della slitta perché era presente sul luogo. Non c’erano dossi sulla pista che era ghiacciata, c’era il sole.

Non rileva l’eventuale presenza di un dosso perché il capottamento della motoslitta è avvenuto per la velocità e per la condizione ghiacciata della pista. La dedotta e non provata circostanza che le due sciatrici sarebbero state sedute sul bordo della pista e non visibili perché coperte da un dosso, non rileva in alcun modo, non tanto perché una motoslitta non avrebbe dovuto (e potuto) circolare in tale luogo, ma è emerso che l’imputato era un operatore professionale del luogo il quale avrebbe dovuto usare una diligenza professionale, ossia più elevata di quella ordinaria. Avrebbe dovuto osservare sia le norme che vietavano la circolazione, sia le norme di comune esperienza ovvero avrebbe dovuto prevedere anche possibili (e non provate) inosservanze altrui. Non poteva non conoscere della presenza di quel dosso e, dunque, a maggior ragione avrebbe dovuto approssimarsi con maggior cautela.

M. G.: Ero in fondo alla pista, ci siamo incrociati con le due ragazze ed ero con l’insegnante per una lezione di snowboard. Quando ero sotto al cancelletto degli impianti ho visto l’impatto e ho riconosciuto la ragazza dal colore dei vestiti.

Ho preso l’impianto e ridiscendendo fino al punto dell’incidente, c’erano i carabinieri che ci hanno tenuti lontano. Ho fatto una foto col cellulare e poi è arrivato l’eliosoccorso. Non ho sentito alcuna segnalazione acustica ma solo il rumore del motore, ho visto la moto solo contestualmente all’impatto scivolare giù per una decina di metri. Il sinistro si è verificato a circa 30 metri dall’impianto riportato dalla foto, ma sulla distanza non sono molto sicuro. I carabinieri non hanno preso il mio nominativo o documenti come testimone e neppure ad altri. Riguardo alla foto n. 1 del PM riconosco che il luogo indicato dalla foto dovrebbe essere quello dove si è verificato l’impatto”.

Tale deposizione conferma i fatti dedotti, oggetto del capo d’imputazione.

B. V.“Eravamo sulle piste, era una bellissima giornata e c’era molto vento. Stavo a metà della pista e sono caduta e non ho fatto in tempo a rendermi conto che stava arrivando una motoslitta, la quale a velocità molto sostenuta improvvisamente travolgeva E. B. che in quel momento era propria al mio fianco ed era seduta per assicurarsi che io stessi bene essendo caduta pochi attimi prima.

Ho vista la motoslitta sopra E., la persona sulla slitta è stata sbalzata via. E. non si è rialzata, è stata soccorsa da due signori e poi l’elisoccorso l’ha portata via.

C’era poca gente sulle piste ed erano circa la 10. Sono intervenuti i soccorsi ma dopo che l’hanno portata via con l’elicottero le forze dell’ordine hanno fatto rilievi ma non hanno interpellato eventuali testimoni ed io mi sono presentata spontaneamente dai Carabinieri. La visibilità era ottima, la pista è per principianti perciò facile e solo in parte ripida… Ho avuto una contravvenzione perché mi trovavo sotto un dosso, che però ho contestato perché non c’è presenza di dosso e la sanzione mi è stata revocata. La motoslitta era condotta dal signor D., lo riconosco senza dubbio, non aveva casco e perché ho fatto la stagione per due volte e già lo conoscevo. Non c’erano lampeggianti né sirene e io ho solo sentito <>. A quel punto mi sono girata ma non avrei fatto in tempo a reagire ed è solo per una fortuna che non sono stata investita anch’io”.

Tale deposizione evidenzia ulteriormente gli aspetti salienti della responsabilità esclusiva dell’imputato per la determinazione dell’evento. La sanzione elevata per presunta responsabilità è stata revocata.

C. A.“Stavo pattugliando normalmente la pista, mi sono fermato per il controllo del traffico degli sciatori e ho notato due ragazze sedute sotto un dosso sotto pista. Dall’alto era una zona a scarsa visibilità. Mi stavo avvicinando alle ragazze per dirglielo (erano a 10 metri da me), poi è arrivata una motoslitta da monte che si è ribaltata ed è andata addosso ad una delle ragazze. – L’incidente è successo a metà mattina. Il tempo era sereno. La pista era frequentata (ma non esageratamente) ed era ghiacciata. Il capottamento a mio parere è stato determinato dal ghiaccio ma non dalla velocità. La motoslitta non aveva segnaletica acustica. L’imputato ha perso il controllo perché ha frenato. L’utilizzo della motoslitta è consentito solo se ci sono soccorsi in atto. In quella situazione non era consentito. Conosco l’imputato dal 2009. In questo episodio ho fatto il verbale per non utilizzo di dispositivi di emergenza… Al momento in cui le ho viste erano sedute. Non mi sembrava fosse successo niente. Secondo me nessuno avrebbe potuto vedere le ragazze scendendo dall’alto, nell’immediatezza. Io mi sono recato immediatamente a soccorrere la ragazza infortunata. Poi, quando sono arrivati i soccorsi, mi hanno ordinato di andare sopra a chiudere la pista. E’ stata elevata una contravvenzione alle due sciatrici per essersi sedute sotto un dosso. Mi sembra sia stato fatto ricorso ma non mi ricordo”.

Non è apparsa verosimile la circostanza dedotta dal teste, ossia della posizione della P.O. che a suo “giudizio” le ragazze non erano in una posizione visibile perché coperte da un dosso. Tale circostanza, come detto, appare manifestamente smentita dalle foto, ma se anche fosse vera, non scalfirebbe la responsabilità dell’imputato il quale, operando da diversi anni in quel luogo, a maggior ragione avrebbe dovuto essere più cauto e avrebbe dovuto anche prevenire e prevedere eventuali disattenzioni altrui.

B. E.: “La mattina del 15 gennaio stavo andando a sciare insieme alla mia amica V. B.. Non abbiamo fatto in tempo ad arrivare sulla pista che lei ha cominciato a cadere. Eravamo nella pista blu ed io mi sono fermata a soccorrerla, per una frazione di secondo mi sono accucciata per aiutarla ed ho sentito una persona che urlava “Aiuto aiuto!!!” Urlava prima dell’impatto. Era la persona che conduceva la motoslitta. La voce era agitata e preoccupata. Non ho fatto in tempo a girarmi ed ho visto tutto nero. Dalla botta ho perso i sensi.

La pista quel giorno era vuota. Non vedevo nessuno neanche a fondo pista. La pista era ghiacciata. C’era il sole.

Inizialmente quando ho riaperto gli occhi ho visto molte persone ma non le conoscevo. Una persona probabilmente era dei soccorsi. Aveva in mano una boccetta che conteneva del liquido per alleviare il dolore e non vedevo l’ora che me la dessero. Tutti parlavano ed io avevo sete.

– Sono stata in ospedale per questo sinistro per 97 giorni ed ho subito 2 operazioni molto lunghe alle vertebre ed una al malleolo. La quarta operazione alla cervicale e poi con innesto dall’anca. Ho placca con cinque chiodi nelle vertebre cervicali e una placca con quattro chiodi ed una vertebra ricostruita alle vertebre lombari con gabbia ed i chiodi al malleolo, un pezzo di anca tolto.

A distanza di due anni ho ancora dolori, sono ancora sotto terapia farmacologica e fisioterapia e ho problemi di circolazione.

Non posso più fare sport ed ho  problemi di tipo neurologico alla gamba destra inferiore, una forma di parestesia alla gamba inferiore. Posso fare nuoto, solo a dorso.

E’ una pista che possono fare tutti, per principianti e non ha ostacoli o dossi, altrimenti sarebbe stata catalogata come pista rossa.

La contravvenzione relativa alla presenza di dossi è stata eliminata dallo stesso ente che l’aveva emessa.

Il fatto è avvenuto in orario in cui le motoslitte non possono circolare.Nessun dubbio è sorto sulla veridicità di tale deposizione, verosimile e ricca di riscontri probatori.

Le condotte delittuose contestate all’imputato hanno arrecato alla persona offesa E. B. evidenti danni morali e fisici: con il suo comportamento l’imputato ha fortemente leso l’integrità fisica e psichica  della parte offesa causando un rilevante danno materiale e morale tenuto conto dei rilevanti postumi, probabilmente pari o vicini al 40%, 50%.

Passando al trattamento sanzionatorio, va accolta l’istanza del P.M. che ha motivatamente precisato gli elementi costitutivi della responsabilità dell’imputato e ha quantificato in euro 2.000 la misura della pena da infliggere al medesimo.

L’imputato va altresì condannato a risarcire i danni patiti dalla persona offesa. Danni che, per la loro complessità, vanno meglio accertati in sede civile. In ragione della domanda e in considerazione dei rilevanti postumi e delle conseguenze morali e fisiche riportate, ragionevole appare riconoscere alla medesima una provvisionale di € 100.000,00.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 C.P.P.,

DICHIARA

D. R. responsabile del reato ascrittogli, e concesse le attenuanti generiche

LO CONDANNA

alla pena di euro 2.000,00 di multa (pena base euro 3.000,00, diminuita ed euro 2.000,00 per attenuanti generiche) oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 538 C.P.P.

CONDANNA

l’imputato al risarcimento dei danni in favore di B. E. costituitasi parte civile, danni da liquidare in sede civile, oltre alle spese di costituzione che liquida in euro 5.000,00, oltre ad IVA e CPA.

Visto l’art. 539 C.P.P.

CONDANNA

l’imputato al pagamento in favore della parte civile di una provvisionale liquidata in euro 100.000,00 (CENTOMILA/00).

Così deciso in Malè addì 26.10.2012.

IL GIUDICE DI PACE DESIGNATO

Dott. Antonio Orpello

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