Trib. Pescara, sentenza 7 maggio 2019, n. 254

Trib. Pescara, sentenza 7 maggio 2019, n. 254; Giudice Dott. G. Sarandrea, imp. P. D.M. e M. D.M.

 

Responsabilità penale – Esercizio abusivo della professione – Guida ambientale escursionistica – Guida naturalistica – Non sussiste

 

Posto che, secondo quando previsto dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6, così come precisato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 459/2005, le attività riservate alle Guide Alpine, stante la loro elevata professionalità, presuppongono una particolare difficoltà nell’intraprendere percorsi che siano impervi ontologicamente, per le caratteristiche del suolo o perché, a causa dell’innevamento presuppongano specifiche conoscenza tecniche che solo tale categoria professionale è in condizione di affrontare in termini di elevata sicurezza, non integra la sussistenza del reato di “esercizio abusivo della professione”, ex art. 348 c.p. e art. 18 legge n. 6/1989, l’attività di accompagnamento svolta in relazione ad una escursione organizzata e seguita dalla diversa figura professionale della “Guida Ambientale Escursionistica o Guida Naturalistica” lungo itinerario che, pur se parzialmente coperto da neve, non richiedeva l’uso di strumentazione tecnica quali corde, ramponi, sci o piccozze.

 

TRIBUNALE DI PESCARA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice dell’udienza preliminare, dott. Gianluca Sarandrea, all’udienza del 7.5.2019, presente il P.M. Dott.ssa Santoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei riguardi di P. D.M. e M. D.M.

imputati del reato p. e p. dagli artt. 110, 348 c.p.; in relazione agli artt. 21 e 18 L. 6/86 ed art. 16 L. Reg. 16 settembre 1998 n. 86, per aver, in concorso tra loro nelle rispettive qualità di Guida Ambientale Escursionista dipendente della società cooperativa “XXX” e di legale rappresentante della citata società esercitato abusivamente la professione di guida alpina, la prima accompagnando un gruppo di n. 13 escursionisti in ambiente montano innevato ed il secondo organizzando e consentendo l’escursione, in assenza della prescritta abilitazione.

In XXX, 30 dicembre 2017

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 

In sede di opposizione al decreto penale di condanna n. 664/18 emesso dal Gip di Pescara il 23.11.2018 del quale va disposta la revoca, P. D.M. e M. D.M., a mezzo dei loro difensori di fiducia muniti di procura speciale, in data 21.12.2018 avanzavano richiesta di definizione del processo a loro carico nelle forme di rito abbreviato.

All’udienza odierna il giudice, raccolte le conclusioni delle parti, si pronunciava come da dispositivo.

Il presente procedimento ha tratto origine dalla denuncia querela presentata da G. D.F. il 4.12.2017 presso la stazione CC. di XXX.

Lamentava il denunciante, Direttore della Scuola Italiana di Alpinismo, sci alpinismo e arrampicata denominata “XXX” con sede in XXX, un vasto fenomeno di abusivismo nello svolgimento di attività escursionistiche nei territori pedemontani della Majella occidentale in quanto numerose associazioni esercitavano tale attività in assenza del necessario titolo di “Guida Alpina” e senza l’iscrizione all’albo regionale e nell’elenco speciale previsto dalle normative vigenti.

Il G. D.F. denunciava tale comportamento in quanto in contrasto con la L. 2 gennaio 1989, n. 6, che regola l’oggetto della professione di Guida Alpina poiché le escursioni guidate su terreni innevati richiedevano il possesso di tale specifica qualifica professionale.

A seguito di tale denuncia gli operanti svolgevano controlli nella zona ed appunto appuravano che anche la società XXX era una delle compagini che si occupava di organizzare tali escursioni guidate; in data 30.12.2018 in località XXX accertavano in particolare che P. D.M., Guida Ambientale Escursionistica, impiegata presso la cennata società cooperativa, il cui legale rappresentante era M. D.M., aveva accompagnato un gruppo di 13 escursionisti su un terreno innevato.

Sulla base di tali emergenze il GIP in sede emetteva decreto penale di condanna a carico degli odierni imputati ritenendo configurabile a loro carico il reato di “abusivo esercizio di una professione”.

Avverso tale provvedimento presentavano opposizione gli imputati chiedendo ed ottenendo la definizione del processo con il rito abbreviato.

Va premesso che l’escursione guidata della P. D.M., come dalla stessa riferito, si è svolta su un itinerario definito escursionistico con un dislivello in salita di circa 200 metri e in discesa di circa 360 metri la cui percorrenza non richiedeva l’uso di strumentazione tecnica quali corde o ramponi.

Inoltre la scarsa consistenza della neve al suolo, come è agevole desumere dalla documentazione fotografica acquisita agli atti, non rendeva necessario l’ausilio di strumenti quali gli sci, le racchette da neve, i ramponi e la piccozza, posto che gli accumuli di neve presenti sul sentiero avevano un limitato spessore che consentiva peraltro la chiara visibilità del terreno che presentava vaste chiazze di manto erboso.

Ciò posto, ritiene questo giudice che gli elementi raccolti nel corso delle indagini, non consentano di ritenere provata la penale responsabilità degli imputati.

Al fine di pervenire a tali conclusioni occorre premettere alcuni brevi e sintetici cenni in ordine alla normativa che regola l’attività di “guida alpina”.

Tale attività risulta regolata dalla legge n. 6/1989, che, all’art. 2 per l’appunto, ne regolamenta l’oggetto, i requisiti e le modalità di svolgimento.

In particolare la norma evidenzia come guida alpina sia “…chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo”.

Al comma 2 viene precisato inoltre che “Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori dalle stazioni sciistiche attrezzate o dalle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte nell’albo professionale delle guide alpine istituito dall’articolo 4, salvo quanto sopra disposto dagli articoli 3 e 21”.

La stessa legge 6/89, all’art. 21 definisce la diversa figura professionale del c.d. “Accompagnatore di media montagna”, precisando che lo stesso “…svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma dell’articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione l’uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso”.

Sulla scorta di tali indicazioni occorre dunque valutare se in presenza di terreni innevati, tale era quello sia pure in parte battuto nell’escursione in esame, sia consentita solo alla guida alpina l’organizzazione e la predisposizione di escursioni guidate.

Sul punto, tenuto conto anche della legislazione regionale che concorre a fissare l’ambito applicativo della norma, è il caso di osservare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 459/2005 ha precisato che, “ciò che distingue effettivamente tale figura professionale è, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989, non già una generica attività di accompagnamento in aree montane, bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche e attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose”.

La questione assume ancora più rilievo tenuto conto di un’altra categoria professionale, quella della “Guida Ambientale Escursionistica o Guida Naturalistica” che si occupa professionalmente di accompagnare…” … in sicurezza a piedi o con altro mezzo di locomozione non a motore (fatto salvo l’uso degli stessi per raggiungere i luoghi di visita), persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche innevati, assicurando anche la necessaria assistenza tecnica e svolgendo attività di didattica, educazione interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità”.

Per tale attività la L. n. 4/2013 non prescrive autorizzazioni o abilitazioni consentendone l’operatività senza limitazioni territoriali, fatte salve ovviamente le preclusioni dettate per altre categorie che al contrario tali abilitazioni al contrario richiedono.

Sul punto deve osservarsi che la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della legge regionale delle Marche n. 4/00 ha precisato che è consentito per le guide ambientali escursionistiche organizzare escursioni in ambiti che non prevedano “percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi”.

Sulla base dunque di tali principi appare evidente come le attività riservate alle Guide Alpine, stante la loro elevata professionalità, presuppongono una particolare difficoltà nell’intraprendere percorsi che siano impervi ontologicamente, per le caratteristiche del suolo, o perché a causa dell’innevamento presuppongano specifiche conoscenze tecniche che solo categoria professionale è in condizione di affrontare in termini di elevata sicurezza.

Ciò non accadde evidentemente nel caso in esame, dove lo scarso innevamento dell’area e la natura stessa del percorso, non richiedeva l’uso di strumentazione tecnica né dunque l’intervento di personale altamente specializzato per la sicurezza degli escursionisti.

Da ciò ne consegue che del tutto lecita risultava l’organizzazione dell’escursione e la realizzazione della stessa e dunque l’irrilevanza penale di tali condotte rispettivamente riconducibili agli odierni imputati.

Alla luce dunque delle considerazioni svolte ne consegue una pronuncia assolutoria nei riguardi di P. D.M. e M. D.M. in ordine al reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442. 530 c.p.p.

Previa revoca del decreto penale n. 664/18 emesso dal Gip di Pescara il 23.11.2018, assolve P. D.M. e M. D.M. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

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