Tribunale di Aosta, sentenza 13 aprile 2012

Tribunale di Aosta, sentenza 13 aprile 2012; Giud. Colazingari.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Contratto per la fruizione delle aree sciabili – Infortunio occorso ad utente dell’area sciabile – Inadempimento – Sussiste

 

Tra il gestore dell’area sciabile e l’utente che acquista lo ski pass si conclude un contratto atipico i cui elementi costitutivi sono rappresentati dalla dazione da parte dell’utente di un corrispettivo commisurato alla durata del contratto e dalla possibilità offerta dal gestore di godere dei servizi di risalita nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci. Pertanto il gestore risponde contrattualmente non solo dei sinistri verificatisi durante la fase di risalita, ma anche, ai sensi dell’art. 1218 c.c., di quelli occorsi durante la discesa e derivanti dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi specifici su di lui gravanti in virtù del contratto medesimo, tra cui, a titolo esemplificativo, la segnalazione di fonti di pericolo, l’adozione di misure di protezione e, in generale, la manutenzione delle piste (nella specie, in base a detto principio di diritto il gestore risponde per inadempimento contrattuale dei danni occorsi all’utente dell’area sciabile infortunatosi cadendo dopo aver impattato con un corpo estraneo – un materasso di protezione – giacente in pista perchè distaccatosi dall’impianto di innevamento artificiale a protezione del quale era stato collocato).

 

Testo della sentenza

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