Tribunale di Belluno, sentenza 3 marzo 2020

Tribunale di Belluno, 3 marzo 2020 – Giud. Sandini

  

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Pista ghiacciata – Caduta di uno sciatore – Omessa tempestiva chiusura della pista – Omessa adozione di precauzioni passive su ostacoli a bordo pista – Responsabilità contrattuale – Non sussiste – Responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2051 c.c. – Non sussiste

 

Il gestore di un’area sciabile attrezzata non è responsabile, né a titolo contrattuale, né a titolo extracontrattuale, dei danni occorsi a uno sciatore, che, intrapresa una pista ghiacciata, abbia perso il governo della propria traiettoria, cadendo e impattando un cannone sparaneve non adeguatamente dotato di precauzioni passive, ove emerga in giudizio che il gestore, dopo aver riscontrato il mutamento delle condizioni climatiche e della consistenza della neve, abbia avviato le operazioni di chiusura della pista, posizionando a valle della pista in questione una rete incapace di impedire fisicamente l’accesso dell’utenza in pista (potendo quest’ultima accedere alla pista in ragione degli ampi varchi lasciati percorribili ai lati, in mancanza di espliciti segnali indicanti «pista chiusa»), atteso che l’apposizione della rete, ancorché inidonea a impedire l’accesso alla pista, costituisce di per sé un segnale idoneo a dissuadere gli sciatori dall’intraprendere tale accesso.

 (autore della massima: dott. Filippo Bisanti)

Il Tribunale (omissis)

Con atto di citazione notificato in data 3.11.2016 M. B., M. M., E. B. e S. B. agivano in giudizio nei confronti di F.A. M.S. s.p.a. e S. L. al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro occorso in data 12.1.2015. Gli attori allegavano che in tale data M. B. si era immesso sulla pista Fodoma, dopo aver lasciato la biforcazione con la pista Salere e che, nel corso della discesa, aveva impattato violentemente contro il cannone generatore di neve artificiale. Gli attori deducevano che la pista, nonostante fosse molto ghiacciata e quindi, pericolosa per gli sciatori, era aperta al pubblico al momento del sinistro; lamentavano in particolare l’omessa tempestiva chiusura della pista e l’assenza di una rete di protezione idonea a impedire l’impatto con il cannone generatore di neve artificiale.

Gli attori evidenziavano la sussistenza di responsabilità contrattuale per inadempimento agli obblighi derivanti dalla conclusione di un contratto atipico di ski pass e, comunque, di responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043, 2049 c.c. e 2051 c.c. in capo ai convenuti.  Con comparsa del 2.2.2017 si costituivano in giudizio la società F.A. M.S. s.p.a. e S. L. chiedendo il differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa la compagnia assicurativa e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie. I convenuti allegavano che, il giorno del sinistro, erano stati posizionati a valle degli impianti dei pannelli luminosi informativi recanti l’avviso: “Attenzione piste parzialmente gelate”; deducevano ulteriormente che, all’inizio della pista, notoriamente “nera”, era presente il cartello: “Pista per esperti”, che al suo imbocco era stata posizionata una rete di tipo C, di colore rosso, con lunghezza di circa 20 metri, al fine di allertare lo sciatore e che l’evoluzione dello stato della pista era stata tenuta sotto controllo, monitorandone il fondo ed adottando le debite azioni via via che la situazione del tempo cambiava.  Con comparsa depositata il 26.5.2017 si costituiva in giudizio G.I. s.p.a. chiedendo in via principale il rigetto delle domande attoree. G.I. deduceva che alla partenza degli impianti di risalita vi erano dei pannelli luminosi recanti l’indicazione “attenzione piste parzialmente gelate” e che all’imbocco della pista era stata apposta una rete rossa per quasi tutta la sua larghezza.   G.I. s.p.a. evidenziava che B. M. era caduto autonomamente e non indossava il casco protettivo; quanto alla c.d. giraffa presente in pista, evidenziava che la stessa era stata protetta, come imposto dalla normativa, con un materassino omologato alto 2 metri e dello spessore di 10 cm. Dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale e CTU medico legale. All’udienza del 21.11.2019 le parti precisavano le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche. Gli attori hanno agito nei confronti di F.A. M.S. s.p.a., quale gestore della pista, e di S. L., quale responsabile della sicurezza, invocando per la prima la responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di ski pass nonché la responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c. e, per il secondo, la responsabilità ex art. 2043 c.c. Pur essendo astrattamente configurabile in capo al gestore della pista da sci sia una responsabilità di natura contrattuale, derivante dalla conclusione di un contratto atipico di skipass con lo sciatore (in questo senso v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007), sia una responsabilità di natura extracontrattuale ai sensi degli art. 2043, 2049 e 2051 c.c. c.c., all’esito dell’istruttoria va esclusa, in capo alla convenuta, la sussistenza dei relativi presupposti.  In merito alla dedotta responsabilità contrattuale la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “il contratto di “ski- pass” – che consente allo sciatore l’accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito – presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell’impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall’impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l’evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale (come, nella specie, laddove era rimasta adeguatamente accertata l’insussistenza di siffatto inadempimento in virtù dell’esclusione della pericolosità della situazione creata dal gestore con la costruzione di una casetta di ricovero dell’erogatore di energia elettrica necessaria per l’alimentazione dell’impianto di risalita a breve distanza dallo spiazzo di fermata della pista a valle e del nesso di causalità tra questa situazione e l’evento dannoso dedotto dal ricorrente, invero da lui stesso determinato alla stregua della imprudente velocità adottata lungo la discesa e nella parte terminale della pista, da cui era derivata la sua collisione con la piccola costruzione, con la produzione delle conseguenti lesioni per le quali era stata intentata l’azione risarcitoria” cfr. in questi termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007)”.

Con la medesima pronuncia poc’anzi citata la Cassazione ha nel contempo riconosciuto l’astratta configurabilità, in capo al gestore della pista da sci, di una responsabilità ex art. 2051 derivante dal rapporto di custodia con la medesima (“La responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell’evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima”). In materia di responsabilità derivante da cose in custodia la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che, qualora la res sia inerte ed il danno non derivi da un dinamismo interno della stessa, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l’obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (cfr. in questi termini Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013). Quanto infine all’art. 2043 c.c. trattasi di norma di carattere generale che, come noto, impone il dovere del neminem laedere e presuppone, sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa.  All’esito dell’istruttoria va esclusa la sussistenza di responsabilità in capo alla convenuta in relazione al sinistro. Nel ripercorrere i tratti più salienti della prova orale giova ricordare che il teste C.M. ha dichiarato che B. M. era uno sciatore esperto ed il teste G.M. ha confermato che l’attore conosceva bene la pista Fodoma. Il teste R.S. ha dichiarato di aver effettuato un giro di ricognizione sulla pista Fodoma poco dopo S.L. ed ha confermato che il manto della pista risultava di neve dura.  Il teste ha ricordato di essersi sentito via radio con il responsabile S. in merito alle condizioni della pista. Il teste R.S. ha riferito che alle ore 940 il responsabile S.L. aveva posizionato la rete rossa di tipo C, posizionandola nella zona di accesso alla pista, dove c’è la biforcazione con la pista Salere, chiudendo l’accesso alla pista Fodoma e lasciando aperto l’accesso alla prima. Il teste ha dichiarato di aver preso la seggiovia alle ore 9.35 e di aver notato, una volta arrivato, verso le ore 9.40, che il Santin aveva quasi finito di posizionare la rete; lo stesso ha precisato che rimanevano aperti dei varchi laterali di circa 1,5/2,00 metri tenuto conto del fatto che la pista Fodoma è larga circa 25 metri e che la rete rossa di tipo C misurava circa 20 metri. Il teste ha confermato che alle ore 10.20 c’era sicuramente la rete e ha ricordato, nel contempo, di aver visto il cartello pista per esperti prima della chiusura della pista. Il teste R.S. ha ricordato di esser stato chiamato dai soccorritori dopo il sinistro per mettere in sicurezza l’area; lo stesso ha ricordato che intorno alle 9.20/ 9.25 aveva riferito al sig. S. che sulla pista Fodoma c’era vento forte, che le condizioni meteo stavano cambiando e che, pertanto, il manto della pista era di neve dura.  R.S. ha riferito che S.L. aveva richiesto via radio di farsi preparare rete e cartelli ed ha confermato che la base del cannone “giraffa” contro cui aveva impattato B.M. era protetta da un materasso posizionato alla base del generatore, precisando che la “giraffa” era posizionata fuori dai bordi della pista a una distanza di circa 2,80 metri. Il teste V.F. ha dichiarato che il 12 gennaio 2015 si era recato a sciare con M.B. sulla pista Fodoma; lo stesso ha ricordato di aver percorso la predetta pista con l’attore anche il giorno prima ed ha ha confermato che M.B. non aveva il casco.  Il teste C.D., presente al momento del sinistro, ha confermato che sulla pista era stata posizionata una rete rossa di tipo C, la quale lasciava due aperture laterali di circa un paio di metri; lo stesso ha precisato che la rete era stata posizionata dopo la biforcazione tra la pista Fodoma e la pista Salere. Il teste ha ricordato che, verso valle, era stato posizionato altresì un cartello con la scritta “Pista per esperti”. Il teste ha ricordato che intorno alle 10.20 o, meglio, intorno alle 10,23/10,24 del 12 gennaio 2015, altri 15 sciatori circa stavano impegnando la pista Fodoma.  Il teste ha ricordato che la neve era dura e ghiacciata e che, dopo la caduta del B., erano cadute altre tre persone. In merito alla dinamica del sinistro il teste ha precisato che B.M. aveva perso il controllo degli sci e che, una volta caduto, aveva cominciato a scivolare sulla schiena con la testa a valle, senza manifestare alcun tipo di reazione, aumentando la sua velocità sino ad andare ad impattare contro un materasso a protezione di un cannone per l’innevamento ed infilandosi alla base del medesimo, il quale era scoperto dal materasso per un’area di circa 40 cm dal suolo. Il teste ha riferito di non aver avuto modo di vedere se M. B. fosse senza casco. Il teste C.B. ha dichiarato che la pista, alle ore 8.30, presentava neve dura ed era praticabile da sciatori esperti; il teste ha confermato la presenza del materasso a copertura della “giraffa”, riferendo che il medesimo era fissato con occhielli lungo l’altezza del cannone ed era alto 2 metri all’incirca. Ha confermato che il predetto cannone si trovava fuori dal tracciato della pista. All’esito della prova orale è pertanto emerso che B.M. è caduto, dopo aver perso il controllo degli sci, mentre percorreva la pista Fodoma e che è andato successivamente ad urtare contro il cannone spara-neve posto al di fuori del tracciato della pista.  La testimonianza resa dal teste C.D., il quale ha riferito che il materasso di protezione lasciava scoperta la base del cannone, non può essere ritenuta attendibile in quanto dalle fotografie scattate nell’immediatezza del sinistro e prodotte in causa in allegato alla relazione di servizio redatta dall’Ass. C. B.C., non emerge la predetta scopertura.  Non sono emersi, all’esito dell’istruttoria, elementi per ritenere che la pista presentasse elementi non prevedibili di pericolosità per gli sciatori. Il cannone sparaneve era posto al di fuori della pista, ad una distanza di 2,80 dal bordo ed era ricoperto da un materassino. La presenza di una rete, nei termini prospettati da parte attrice, non si rendeva pertanto necessaria.  La pista Fodoma era nota a B.M., che l’aveva già percorsa e ne conosceva pertanto le caratteristiche. Trattasi in particolare di pista nera per la quale risultava segnalata, da un cartello, la destinazione della medesima agli sciatori esperti. Al momento del sinistro la neve in pista era dura in ragione delle mutate condizioni metereologiche; non si può tuttavia ragionevolmente imporre al gestore di una pista che provveda all’immediata chiusura della medesima non appena la neve inizia ad assumere una tale condizione; il repentino mutare del tempo in montagna è infatti circostanza assolutamente normale e prevedibile e la presenza di neve dura, pur rendendo la discesa più difficile, non preclude che la stessa possa comunque avvenire in sicurezza. Nel caso concreto ne è prova il fatto che altre persone, secondo la prova orale, stavano effettuando la predetta discesa al momento del sinistro e non risulta che siano avvenuti altri gravi sinistri o che la discesa a valle sia risultata impossibile, al di là di qualche comune caduta di altri sciatori. Occorre inoltre considerare che, prima del sinistro, era stata posizionata presso la pista Fodoma una rete della lunghezza di circa 20 metri la quale, pur lasciando scoperte delle limitate aperture ai lati (contenute in proporzione alla larghezza della pista, pari a circa 25 metri), era un chiaro segnale volto a dissuadere gli sciatori dall’intraprenderla ed a dirottare i medesimi verso percorsi più semplici. Lo stesso cartello prodotto da parte attrice sub doc. 8 segnala la presenza, in alternativa alla pista Fodoma (nera), della più semplice pista Sellaronda (rossa).  Non avendo l’istruttoria evidenziato elementi di pericolosità in relazione alla pista ed al cannone spara neve posto al di fuori della medesima, né profili dicolpa in capo al gestore della pista, vanno quindi esclusi profili di responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. Va nel contempo esclusa una responsabilità di natura contrattuale, risultando provato il corretto adempimento dei doveri di corretta manutenzione/gestione della pista in assenza di imprevedibili elementi di pericolo per l’utenza. Vanno parimenti ritenute infondate le domande proposte nei confronti di L.S. ai sensi dell’art. 2043 c.c. e di F.A. M.S. s.p.a.. ai sensi dell’art. 2049 c.c. in quanto il primo, nella sua veste di responsabile della sicurezza, al variare delle condizioni atmosferiche, si è solertemente attivato per adottare tutte le più opportune cautele, chiedendo di farsi preparare rete e cartelli ed apponendo una rete di sufficiente lunghezza a sbarramento della pista Fodoma.  Non essendo stati ravvisati profili di responsabilità in capo ai convenuti, vanno ritenute assorbite le ulteriori questioni relative al danno lamentato ed alla copertura assicurativa. In sede di precisazione delle conclusioni G.I. s.p.a. ha formulato domanda di condanna alla restituzione della somma di € 70.000,00, versata in corso di causa, in data 4.7.2019, in favore di M.B. In conseguenza del rigetto della domanda risarcitoria va accolta la predetta domanda, configurandosi in relazione al predetto importo un indebito, in ragione della accertata assenza della causa solvendi (sulla qualificazione della domanda quale domanda di ripetizione d’indebito cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7897 del 04/04/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11121 del 10/05/2013).  Vanno riconosciuti ai sensi dell’art. 2033 c.c. i soli interessi legali dalla domanda al saldo. Spese di lite. Le spese di lite, tenuto conto della complessità dell’istruttoria, vanno integralmente compensate tra le parti. Le spese della CTU medico legale vanno poste in via definitiva a carico della parte attrice che ne ha fatto richiesta.

P. Q. M.

Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed

eccezioni disattese: 1) rigetta le domande attoree; 2) condanna l’attore M.B. alla restituzione della somma di € 70.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di G.I. s.p.a.; 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti; 4) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della parte attrice.

(omissis).

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