TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 1 dicembre 1982, n. 1000

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 1 dicembre 1982, n. 1000; Pres. Cuccurullo, Est. Kleewein; CKR (Avv. Knoll) c. I. SEILBAHNEN A.G. (Avv. Fedele).

 

Responsabilità civile – Sci – Seggiovia – Gestore dell’area sciabile – Contratto di trasporto – Nesso di causalità – Mancata prova

 

Il gestore di un impianto di risalita non risponde dei danni patiti dal trasportato se questi non prova il nesso causale tra l’attività espletata dalla società gestrice e il danno subito dal trasportato (Nel caso di specie, l’attrice danneggiata lamentava che durante il trasporto sulla seggiovia, nell’atto di abbassare la barra di protezione del seggiolino, era stata colpita ad un occhio da una punta metallica che invece di essere verticale era posizionata in obliquo. Le risultanze probatorie non permettono di confermare l’allegazione attorea circa il verificarsi del fatto e le lesioni riscontrate sono ritenute non necessariamente conseguenti ad un incidente del tipo di quello allegato dall’attrice).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata 

Testo della sentenza

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