TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 1 marzo 2001 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 1 marzo 2001 (decisa il); Giud. Waldner; XX (Avv. Borghi, Köllensperger) c. YY e altro (Avv. Pasquali, Bosarolli T., Boscarolli A.)

 

Rogatoria estera – Utilizzabilità della prova – Rinuncia all’eccezione di nullità

 

Responsabilità civile – Scontro fra sciatori – Onere probatorio – Non assolto – Rigetto della domanda

 

Deve intendersi rinunciata l’eccezione di nullità della prova assunta per rogatoria estera se la parte che fa l’eccezione, in un secondo momento dichiara di riservarsi di eccepire la nullità e in seguito non scioglie la riserva nonostante la sollecitazione delle controparti.

 

Nel caso di scontro fra sciatori deve trovare applicazione l’art. 2043 c.c. con la conseguenza che il giudice deve rigettare la domanda giudiziale se l’attore non assolve l’onere probatorio

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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