TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 10 agosto 1983, n. 974

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 10 agosto 1983, n. 974; Pres. Est. Cuccurullo; OM (Avv. Parmeggiani) c. SEGGIOVIA K s.p.a. (Avv. Gostner).

 

Responsabilità civile – Sci – Seggiovia – Salita dello sciatore sul seggiolino – Omessa assistenza da parte dell’addetto – Responsabilità del gestore dell’area sciabile – Sussiste

 

Ove uno sciatore impedito nei movimenti non venga aiutato dall’addetto all’impianto di risalita a prendere posto sul seggiolino e venga da questo colpito da tergo e trascinato al suolo, risponde il gestore della seggiovia dei danni riportati dall’utente danneggiato. (Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto sussistente la colpa del gestore nella misura in cui il personale addetto all’impianto ha lasciato entrare l’attrice nel luogo adibito alla fase di salita sulla seggiovia e nella misura in cui nessuna precauzione era stata presa al fine di aiutare l’attrice a sedersi sul seggiolino, nonostante essa fosse palesemente impedita nei movimenti).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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