TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 10 febbraio 1999, n. 94

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 10 febbraio 1999, n. 94; Giud. Monaco; AM (Avv. Contarino) c. KH (Belardi, Galas Indelli)

Responsabilità civile – Noleggio di mountain bike – Contratto di locazione – Vizi della cosa locata – Responsabilità del noleggiatore – Sussiste – Responsabilità extracontrattuale – Sussiste

Il noleggiatore che fornisce una bici con sediolino per bambini senza le dovute misure di protezione, risponde a norma degli artt. 1578 c.c. e 2043 c.c. dei danni cagionati al conduttore. (Nella specie, una famiglia di turisti ha noleggiato una mountain bike con il seggiolino per portare la figlioletta di cinque anni. La bimba ha messo un piede nei raggi della ruota anteriore determinando la caduta e le lesioni. Il tribunale, pur riconoscendo che al caso di specie non si applica il nuovo codice della strada, ha considerato obbligo del noleggiatore munire la bici con i seggiolini presenti sul mercato idonei ad evitare incidenti simili a quello per cui è causa).

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Trib_Bz_Civ_1999.02.10

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