TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 10 luglio 1985, n. 910

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 10 luglio 1985, n. 910; Pres. Sacchettini; Est. Delerba; SS (Avv. Thurin) c. FUNIVIE GHIACCIAI. S.p.a. (Avv. Loew Cadonna).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Responsabilità – Non sussiste

 

La presenza di un greto di fiume, ricoperto di neve fresca ben visibile e posto al di fuori della pista da sci non integra un pericolo atipico della pista stessa; ne consegue che il gestore dell’area sciabile che non abbia segnalato il pericolo legato alla presenza del greto de fiume sotto la neve fresca non risponde dei danni che uno sciatore si procura scegliendo di andare a sciare sul greto del fiume. (Nel caso di specie, uno sciatore provetto evita di passare su un ponticello adibito al ritorno degli sciatori in albergo, preferendo passare sopra il greto del fiume coperto di neve fresca, cadendo e riportando lesioni).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

 

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