TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 11 agosto 1980, n. 729

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 11 agosto 1980, n. 729; Pres. Cuccurullo, Est. Zancan; LFK (Avv. Egger) c. AZIENDA DI CURA E SOGGIORNO DI COLLE ISARCO (Avv. Modica).

 

Responsabilità civile – Sci – Skilift – Caduta del trascinato – Contratto atipico – Responsabilità contrattuale – Sussiste

 

Posto che il contratto di trasporto di persone risponde ad una logica di tutela dell’affidamento del trasportato, tale disciplina non trova applicazione nel caso di traino con la sciovia, inquadrabile nel concetto di autotrasporto; ne consegue che il gestore della sciovia risponde ex art. 1218 c.c. dei danni patiti dall’utente. (Nella specie, l’attore danneggiato al termine di una risalita con la sciovia, incastrava le punte degli sci sotto un tappetino mal posto al termine della risalita, perdeva l’equilibrio e ricadendo, impattava contro un pilastro non coperto da balle di paglia. Il giudice ha condannato il gestore della sciovia per non aver adempiuto agli obblighi contrattuali di tenere in ordine il tappetino, di proteggere il pilone e di indicare specificatamente la pendenza del 65% dell’ultimo tratto di risalita).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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