TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 11 agosto 1989, n. 803

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 11 agosto 1989, n. 803; Pres. Martinolli; Est. Roilo; BU (Avv. Egger) c. SAILBAHN K s.p.a. (Avv. Loew Cadonna).

 

Responsabilità civile – Sci – Cabinovia – Caduta dello sciatore all’uscita dalla cabinovia – Responsabilità del gestore – Sussiste

 

La zona pianeggiante compresa tra lo zoccolo di cemento della costruzione dell’impianto di risalita e la pista da sci è una pertinenza dell’impianto stesso qualora costituisca un passaggio obbligato per gli sciatori che si dirigono alla pista da sci; ne consegue che il gestore risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale nonché ex art. 1681 c.c. dei danni che lo sciatore si procura su tale tratto di neve nell’intento di mettere gli sci ai piedi, se tale tratto risulta essere ghiacciato e gli addetti all’impianto hanno omesso di cospargerlo di sabbia. (Nella specie il giudice ha accolto la domanda attorea di risarcimento avanzata da una sciatrice che, uscendo dalla cabinovia, si era portata sul tratto di collegamento tra la costruzione dell’impianto e la pista vera e propria per attaccare gli sci ai piedi, ivi scivolando su una lastra ghiacciata. Essendo tale tratto un passaggio obbligato per gli sciatori che si dirigono alla pista ed essendo abitualmente utilizzato dagli sciatori come luogo dove attaccare gli sci ai piedi prima di cominciare la discesa, il giudice ha ritenuto che l’obbligo contrattuale ed extracontrattuale di manutenzione in capo al gestore si estendesse al tratto di raccordo).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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