TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 11 agosto 1989, n. 805

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 11 agosto 1989, n. 805; Pres. Martinolli; Est. Roilo; MG (Avv. Rapio, Miori) c. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA DI SCI (Avv. Loner).

 

Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Scuola di sci – Caduta dell’allievo – Onere della prova – Non assolto

 

Il maestro di un corso di sci non risponde dei danni che un allievo si procura cadendo se questi non prova la circostanza dedotta relativa all’ investimento da parte di altro allievo del corso. (Nella specie il giudice ha ritenuto non raggiunta la prova di parte attrice relativa alla dinamica della caduta ed ha respinto la domanda di risarcimento sulla base della circostanza che non ogni caduta dell’allievo legittima una domanda di risarcimento verso la scuola di sci, poiché in capo al maestro non sussiste l’obbligo di prevenire qualsiasi caduta).

 

 © Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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