TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 11 maggio 1999, n. 388

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 11 maggio 1999, n. 388; Pres. Bruccoleri, Est. Vesco; ZN (Avv. Ercolani, Lucchetta) c. FUNIVIE s.p.a. (Avv. Boscarolli A., Boscarolli T.)

 

Responsabilità civile – Incidente sulla pista da sci – Avvallamento fuori pista – Responsabilità del gestore della pista – Non sussiste

 

Posto che il gestore di un’area sciabile risponde in base all’art. 2043 c.c. dei danni occorsi agli sciatori in pista per effetto di cadute determinate dalle condizioni delle piste, un gestore non risponde dei danni subiti da uno sciatore che è andato a sciare in un avvallamento posto fuori pista, se quest’ultimo non prova la condotta colposa del gestore. (Nella specie, l’attore danneggiato aveva tagliato una curva andando a sciare fuori pista. Il giudice ha ritenuto non sussistere la condotta colposa del gestore, non integrando tale avvallamento un’insidia o trabochetto).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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