TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 12 gennaio 2002 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 12 gennaio 2002 (decisa il); Giud. Roilo; XX (Avv. Wenter) c. YY s.p.a. (Avv. Malacarne)

 

Responsabilità civile – Gestore di pista da sci – Danni allo sciatore – Responsabilità – Sussiste

 

L’obbligo del gestore di una pista da sci di garantire la sicurezza dello sciatore anche con riguardo ai pericoli atipici si estende allo spazio immediatamente adiacente alla pista da sci; ne consegue che il gestore di una pista da sci è responsabile dei danni che lo sciatore si procura andando a sbattere contro una panchina posta ai margini della pista, se il gestore non ha posto in essere le necessarie cautele (Nella specie, uno sciatore ha perso l’equilibrio ed è uscito di pista andando a sbattere contro una panchina, in uso durante i periodi estivi come punto panoramico, posta ai margini della pista. Il giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità del gestore della pista considerando che il fatto è avvenuto su un tratto di pista stretto, non troppo ripido, con invece ripida scarpata oltre la pista priva di delimitazione; la panchina dista due, tre o massimo quattro metri dalla pista e non è facilmente visibile da chi scende lungo la pista; non vi era alcuna protezione della panca)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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