TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 12 marzo 1984, n. 227

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 12 marzo 1984, n. 227; Pres. Sacchettini; Est. Delerba; GM (Avv. Egger) c. RW (contumace) e SCUOLA NAZIONALE DI SCI (Avv. Loner)

 

Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Minore – Responsabilità – Non sussiste

 

Il maestro di sci che fa avviare un allievo impartendogli la precisa istruzione di attenderlo a monte non risponde dei danni che l’allievo riporta in seguito ad un investimento da parte di un terzo dopo aver cominciato a sciare contro la volontà del maestro. (Nel caso di specie il giudice ha rigettato la domanda dell’attore ritenendo che la bambina danneggiata non era abbandonata a sè stessa, ma che l’allontanamento dal maestro durante una lezione collettiva per il tempo necessario che questi raggiunga l’allievo è un fatto normale che, date le circostanze concrete, non appare censurabile con riferimento alle capacità possedute dell’allieva. In conclusione, il danno non è riconducibile ad una negligenza del maestro, ma esclusivamente al fatto di terzo).

 

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

 

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