TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 13 luglio 1996, n. 726

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 13 luglio 1996, n. 726; Pres. Delerba, Est. Monaco; MD (Avv. Mel, Massari S, Massari G.) c. BoSa, BaN, e altro (Avv. Scarpa, Moser)

 

Responsabilità civile – Incidente sciistico – Scontro tra sciatori – Responsabilità dello sciatore a monte – Non Sussiste

 

In caso di scontro tra sciatori, lo sciatore proveniente da monte non risponde dei danni cagionati allo sciatore procedente più a valle se quest’ultimo era nelle condizioni di poter prevedere l’arrivo dello sciatore più a monte. (Nella specie, il giudice ha ritenuto non sussistere la responsabilità dello sciatore pi a monte, poiché questi era un partecipante ad un allenamento che fin dalla mattina impegnava il tratto di pista dove è avvenuto l’incidente. L’attore danneggiato avrebbe dovuto adoperare maggior cautela. Inoltre il giudice ha dedotto il movimento repentino dell’attore dalla circostanza che la convenuta faceva parte di una fila compatta di atleti e sia l’allenatore che i compagni non avevano dovuto schivare nessuno)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon