TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 14 aprile 1998, n. 268

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 14 aprile 1998, n. 268; Pres. Est. Scheidle; DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG (Avv. Schramm) c. MW (Avv. Marseiler)

 

Responsabilità civile – Scontro fra sciatori – Responsabilità prevalente dello sciatore proveniente da monte – Sussiste

 

Posto che lo sciatore proveniente da monte ha l’obbligo di scegliere la traiettoria tale da non disturbare lo sciatore procedente più a valle, è tenuto a rimborsare le spese sanitarie sostenute dall’assicurazione di altro sciatore, qualora ha cagionato a norma dell’art. 2043 c.c. i danni all’assicurato tagliandogli la strada e determinandone la caduta (Nella specie, l’assicurazione sanitaria tedesca della sciatrice danneggiata ha citato in causa il convenuto per il rimborso delle spese sanitarie sostenute. Il giudice ha condannato il convenuto in considerazione del fatto che ha tenuto una condotta negligente nella misura in cui ha sciato a velocità sostenuta su una pista per principianti, affollata e in condizioni di buona atomsfera e, procedendo da tergo, ha tagliato la strada all’assicurata).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della senteza

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