TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 15 gennaio 1991, n. 48

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 15 gennaio 1991, n. 48; Pres. Martinolli; Est. Zancan; SE (Avv. Paparo, Fiordiliso) c. ZA e PATTINAGGIO F. (Avv. Boscarolli).

 

Responsabilità civile – Curling – Pattinaggio su ghiaccio – Responsabilità del gestore – Non sussiste

 

Il gestore di una pista da pattinaggio non risponde dei danni che un giocatore di curling si procura autonomamente durante un lancio. (Nella specie il giudice ha respinto la domanda risarcitoria che un giocatore di curling ha avanzato in seguito ad un infortunio subito autonomamente, sulla base della considerazione che il curling non è un’attività pericolosa).

 

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Testo della sentenza

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