TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 15 marzo 2001 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 15 marzo 2001 (decisa il); Giud. Waldner; XX (Avv. Zardo, Tomasi) c. YY e altri (Avv. Pasquali, Pasetto, Marastoni)

 

Responsabilità civile – Scontro fra sciatori – Assunzione del rischio – Colpa dell’allievo – Non sussiste – Responsabilità del maestro – Non sussiste

 

Lo sciatore principiante che partecipa ad un corso di sci accetta il rischio dello scontro con un altro sciatore principiante partecipante al medesimo corso e delle cadute che rientrano nella normale dinamica della attività sciatoria e, pertanto, non sono responsabili dei danni da esso subiti lo sciatore che lo investe da tergo, se questi ha tenuto una condotta diligente, nè il maestro di sci che ha fatto eseguire esercizi consoni alle capacità degli allievi. (Nella specie, l’attrice ha convenuto in giudizio un’altra allieva del corso, lamentando di essere stata da questa investita e la scuola di sci per la quale lavora il suo maestro, lamentando una sua condotta negligente. Il giudice ha rigettato entrambe le domande dell’attrice, ritenendo normale la dinamica della caduta, in considerazione del fatto che gli allievi che erano poco più che principianti, erano stati selezionati all’inizio del corso in base e alle proprie capacità tecniche; che la pista, che non risultava essere stata di particolare difficoltà, era già stata più volte affrontata dagli stessi allievi; che l’esercizio proposto consistente nell’effettuare una discesa a “serpentine”, non costituiva particolare difficoltà di esecuzione, anche in quanto eseguito lentamente; che la posizione del maestro di sci al momento del sinistro, collocato all’accesso della seggiovia, a fondo della pista gli consentiva di vigilare sulla condotta degli allievi.

 

© Umberto Izzo – RIproduzione riservata

Testo della sentenza

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