TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 16 ottobre 1980, n. 928

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 16 ottobre 1980, n. 928; Pres. Cuccurullo; Est. Kleewein; PG (Avv. Brunati, Guelfi) c. IMPIANTI C. S.p.a. (Avv. Loner).

 

Responsabilità civile – Sci – Contratto atipico di sciovia – Onere della prova – Non assolto

 

Poiché il contratto di sciovia è inquadrabile come un contratto di trasporto sui generis in cui non è applicabile la presunzione di responsabilità, essendo prevalente l’autotrasporto dell’utente, deve essere respinta la domanda attorea se l’utente danneggiato non prova i fatti allegati e il nesso di causa col danno lamentato. (Nel caso di specie, il danneggiato lamenta di aver subito danni in seguito ad una caduta dovuta alla rottura di un cavo della sciovia alla quale era agganciato. Il giudice respinge le domande attoree poiché egli non ha fornito la prova della rottura del cavo e del nesso causale tra detta rottura e i danni lamentati).

 

 © Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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