TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 17 marzo 1999, n. 219

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 17 marzo 1999, n. 219; Pres. Est. Scheidle; BE (Avv. Fink) c. RHM (Avv. Gostner)

 

Responsabilità civile – Equitazione – Incidente durante un’escursione a cavallo – Responsabilità prevalente del gestore del maneggio – Sussiste – Concorso di colpa dell’escursionista – Sussiste

 

Posto che la gestione di un maneggio rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 2043 c.c., nel caso in cui un escursionista che, nonostante abbia dichiarato la sua inesperienza, viene inserito in un gruppo di cavalieri esperti e, dopo una prima caduta, viene esortato a riprendere la passeggiata cadendo nuovamente, sussiste la prevalente responsabilità del gestore del maneggio in concorso con il danneggiato per non essersi accertato preventivamente dell’idoneità del corso alle proprie capacità. (Nella specie, il giudice ha ritenuto che il responsabile del maneggio avrebbe dovuto assecondare l’attore che si dichiarava inesperto, mentre l’accompagnatore avrebbe dovuto accorgersi dell’inesperienza dell’attore e riaccompagnarlo al maneggio dopo la prima caduta a discapito degli altri escursionisti)

 

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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