TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 17 ottobre 2002 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 17 ottobre 2002 (decisa il); Giud. Waldner; XX (Avv. Baviera, Pusateri) c. YY e altri (Loner, Thurin, Zeller, Boscarolli)

 

Responsabilità civile – Proprietario di animali – Equitazione – Caso fortuito – Non sussiste – Responsabilità – Sussiste

 

Responsabilità civile – Organizzatore di gara ippica – Danno provocato da cavallo altrui – Nesso di causalità – Non sussiste

 

Il proprietario di un cavallo, che si imbizzarrisce a causa dello scoppio di un fulmine e cagiona la morte di un altro cavallo, risponde integralmente a norma dell’art. 2052 c.c. se non ha tenuto la necessaria diligenza all’atto di legare il cavallo “in posta”, e non può invocare l’esimente del caso fortuito se lo scoppio del fulmine è circostanza assolutamente prevedibile, considerate le condizioni atmosferiche.

 

L’organizzatore di una gara di equitazione che mette a disposizione dei partecipanti un inadeguato ricovero per i cavalli, non è responsabile della morte di un cavallo ospite provocata da un altro cavallo ospite imbizzarrito, per interruzione del nesso causale dovuto alla condotta del proprietario del cavallo danneggiante che, in condizioni atmosferiche avverse, non ha tenuto la dovuta diligenza all’atto di legare il cavallo. (Nella specie, l’organizzatore di una gara ippica aveva offerto ai partecipanti la possibilità di ricoverare i loro cavalli nelle scuderie del maneggio, quando, a causa di un temporale, un cavallo si è imbizzarrito riuscendo a slegarsi ed ha scalciato un altro cavallo provocandone la morte. Il giudice ha dedotto che esso non era stato correttamente legato dal proprietario ed ha ritenuto assorbente la sua condotta omissiva, poiché proprio in ragione del temporale che già minacciava, lo scoppio di un fulmine non può essere considerato fatto imprevedibile e, pertanto, egli avrebbe dovuto tenere una maggiore diligenza nell’atto di legare il cavallo. Non ha ritenuto applicabile l’art 1229 c.c. alla clausola contrattuale che esimeva l’organizzatore della manifestazione dalla responsabilità per i danni cagionati dai cavalli ospiti)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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