TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 19 dicembre 1981, n. 1088

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 19 dicembre 1981, n. 1088; Pres. Sacchettini, Est. Delerba; GA (Avv. Loner, Borghi) c. O s.p.a. (Avv. Fedele).

 

Responsabilità civile – Sci – Seggiovia – Contratto di trasporto – Concorso di colpa del trasportato – Sussiste

 

Nel caso in cui l’addetto alla seggiovia è diligentemente al suo posto, pronto a bloccare l’impianto, il gestore della seggiovia non risponde dei danni che uno sciatore si procura autonomamente per sua negligenza saltando dalla seggiovia prima che il seggiolino giunga al punto ideale dello sgancio (Nel caso di specie, lo sciatore esperto si è procurato delle lesioni saltando giù dalla seggiovia prima di giungere al punto ideale previsto per la discesa. Il giudice ha ritenuto l’attore esclusivo responsabile dei danni autonomamente cagionati in considerazione del fatto che, benchè l’addetto alla seggiovia fosse pronto per ogni evenienza a bloccare l’impianto di risalita, lo sciatore non gli ha comunicato alcun inconveniente, decidendo di saltare in anticipo rispetto al punto di arrivo).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata 

Testo della sentenza

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