TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 19 luglio 1995, n. 465

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 19 luglio 1995, n. 465; Pres. Est. Delerba; SA (Avv. Fattore, Sabbatini) c. SM e FUNICOLARI s.r.l. (Avv. Righetti, Valentini).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Scontro di uno sciatore col gatto delle nevi – Pericolo atipico – Responsabilità dell’addetto alla manutenzione – Sussiste

 

Un gatto delle nevi dietro una curva in un orario in cui sono ancora presenti sciatori sulla pista costituisce un pericolo atipico benchè il mezzo abbia azionati i dispositivi luminosi e sonori di segnalazione; ne consegue che l’addetto alla manutenzione che porta il gatto delle nevi dietro una curva dopo l’orario di chiusura della pista risponde dei danni cagionati allo sciatore che impatta contro il gatto delle nevi. (Nella specie, gli impianti di risalita erano già chiusi, ma sulla pista erano ancora sciatori in discesa. Il giudice ha ritenuto che l’addetto alla manutenzione non potesse ignorare l’orario di chiusura e che quindi abbia l’aver cominciato le operazioni di manutenzione sulla pista con un gatto delle nevi quando erano presenti ancora sciatori sulla pista abbia integrato una condotta imprudente).

 

 © Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

fb-share-icon