TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 2 agosto 2007 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 2 agosto 2007 (decisa il); Giud. Pasquali; XX (Avv. Consonni, Moro) c. YY s.p.a. (Avv. Tomasi)

 

Responsabilità civile – Infortunio nell’uso dello skilift – Responsabilità del gestore – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste

 

Nel caso in cui uno sciatore che adopera lo skilift rimane impigliato con la giacca nel piattello e va a sbattere contro un cumulo di ghiaccio posizionato a due metri di distanza senza che l’operatore addetto all’impianto blocchi lo skilift, sussiste il concorso di colpa tra il gestore e il danneggiato. (Nella specie, il giudice ha ritenuto colposa la condotta del gestore nella misura in cui non ha tolto né protetto un cumulo di ghiaccio nei pressi dell’impianto e nella misura in cui non ha bloccato l’impianto su cui era rimasta impigliata l’attrice. Allo stesso tempo ha ritenuto ascrivibile alla disattenzione dell’attrice l’essere rimasta impigliata nel piattello dello skilift)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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