TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 2 dicembre 2000 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 2 dicembre 2000 (decisa il); Giud. Roilo; XX (Avv. Invidia) c. YY e altri (Avv. Avvocataura dello Stato, Boscarolli)

 

Responsabilità civile – Pattinaggio – Danno provocato a se stesso dal minore – Culpa in vigilando dell’accompagnatore – Non sussiste – Responsabilità dell’istruttore – Non sussiste

 

Non si applica l’art 2048 c.c. al caso in cui un minore in seguito ad una caduta accidentale cagiona un danno a se stesso durante una lezione di pattinaggio e non rispondono ai sensi dell’art. 2043 c.c. l’istruttore e le maestre che hanno accompagnato il minore alla lezione di pattinaggio se l’esercizio proposto dall’istruttore è adeguato alle capacità del minore e la caduta, assolutamente prevedibile, rientra nel normale rischio accettato dai genitori, tenuto conto delle condizioni psicofisiche del minore. (Nella specie, durante una lezione di pattinaggio organizzata dalla direzione didattica in collaborazione con una società sportiva, un minore si `procurato un danno con una caduta. Il giudice ha escluso la responsabilità delle maestre e dell’istruttore, ritenendo che l’esercizio proposto dall’istruttore era consono alle capacità di un principiante e che le cadute accidentali rientrano nel normale rischio connesso alla pratica sportiva accettato dai genitori)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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