TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 20 aprile 1990, n. 257

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 20 aprile 1990, n. 257; Pres. Sacchettini; Est. Delerba; SW (Avv. Maggiani, Negri) c. MK (Avv. Boscarolli).

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatore e motoslitta – Concorso di colpa – Sussiste

 

Nel caso di incidente tra uno sciatore minorenne e una motoslitta che risale la pista dopo l’orario di chiusura della pista stessa, sussiste un concorso di colpa tra i due soggetti (Nella specie, l’incidente è avvenuto nei pressi di una baita in un luogo in cui la visuale reciproca era ostruita fino all’ultimo momento. Il giudice ha distribuito la responsabilità in misura dell’80% in capo al guidatore della motoslitta e del 20% in capo allo sciatore in considerazione del fatto che entrambi avrebbero potuto scegliere traiettorie meno rischiose e in ragione del fatto che la risalita in motoslitta integra sempre un fatto imprevedibile che richiede una maggiore attenzione da parte del guidatore, mentre lo sciatore minorenne ma dotato di buona tecnica sciistica, dato l’orario di chiusura e il conseguente svuotamento della pista, ben avrebbe potuto scendere per altra traiettoria).

 

 

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 Testo della sentenza

 

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