TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 20 luglio 2007 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 20 luglio 2007 (decisa il); Giud. Roilo; XX (Avv. Mattivi, Mott) c. YY s.p.a. (Avv. Boscarolli)

 

Responsabilità civile – Infortunio sulla pista da sci – Responsabilità del gestore – Onere probatorio – Non assolto

 

Nel caso in cui uno sciatore subisca un infortunio durante la fase di discesa sulla pista, il gestore della pista da sci non risponde a titolo contrattuale, ma a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; ne consegue che le domande attoree devono essere rigettate se l’attore danneggiato non prova la colpa del gestore (Nella specie, l’attore non deduceva di essere caduto a causa di un cumulo di neve posizionato nei pressi di un cannone sparaneve)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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