TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 21 marzo 1992, n. 207

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 21 marzo 1992, n. 207; Pres. Martinolli; Est. Roilo; VC (Avv. Del Conte, Gentili, Boscarolli, Loew Cadonna, RÖssler) c. PG, GA e SCUOLA ITALIANA SCI (Avv. Barducci, Breglia, Volgger, GrÜner).

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra atleti in allenamento – Responsabilità dell’allenatore e della scuola – Sussiste

 

Ove un atleta sciatore, al termine di una discesa di allenamento investa un compagno di squadra fermo al termine della pista, risponde dei danni riportati da quest’ultimo l’allenatore e la scuola di sci da cui esso dipende, se l’allenatore ha omesso di dare agli atleti chiare indicazioni del pericolo di una sosta al termine della pista (Nella specie, uno sciatore durante un allenamento con la squadra ha investito un compagno di squadra fermo al termine della pista sulla continuazione della linea ideale del circuito. Il giudice ha ritenuto non rilevante che l’atleta danneggiante abbia perso l’equilibrio, essendo la ricerca della massima velocità ragionevole un obiettivo connaturato con la pratica dello sport sciatorio agonistico, mentre ha ritenuto unico responsabile il maestro di sci per non aver fatto in modo che gli atleti che avevano terminato la loro discesa sostassero in un punto meno pericoloso).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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