TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 23 aprile 1991, n. 625

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 23 aprile 1991, n. 625; Pres. Zancan; Est. Platzer; ML (Avv. Leiter) c. CM e SCUOLA DI SCI (Avv. Belardi, Pasquali F., PAsquali A.).

 

Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Incidente dell’allievo sullo skilift – Responsabilità del maestro di sci – Non sussiste

 

Il maestro di sci non risponde dei danni che l’allievo principiante si procura durante una risalita con lo skilift se ha diligentemente impartito tutte le istruzioni necessarie per un corretto uso del mezzo di risalita e se, date le circostanze concrete, l’allievo dimostrava prima dell’incidente di essere in grado di utilizzare lo skilift da solo.

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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