TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 23 gennaio 1989 – 01 febbraio 1989, n. 40/89

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 23 gennaio 1989 – 01 febbraio 1989, n. 40/89; Pres. Mori; Imp. MG (Avv. Lusenti)

 

Responsabilità penale – Escursionismo – Omicidio colposo – Ghiacciaio – Minori – Responsabilità del capogita del CAI – Assoluzione

 

Deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato l’accompagnatore di una comitiva di minorenni, qualora uno dei ragazzi, contravvenendo alle disposizioni degli accompagnatori, si separi dalla comitiva e cada in un crepaccio con esito letale. (Nella specie, durante una gita parrocchiale, un minorenne di anni 17, contravvenendo alle disposizioni degli organizzatori, che si erano raccomandati ai ragazzi non muniti di attrezzatura specifica di non inoltrarsi sul ghiacciaio, privo della necessaria attrezzatura e deviando dal percorso stabilito all’insaputa degli organizzatori, è caduto in un crepaccio ed è morto diverse ore dopo per assideramento, senza che il responsabile della gita si avvedesse della mancanza del partecipante della gita al ritorno in pulman.Il giudice ha assolto l’imputato in considerazione dell’età della parte offesa che avrebbe potuto e dovuto ottemperare autonomamente alle regole di normale prudenza, oltre al fatto che non è provato il nesso causale tra la condotta dell’imputato, che ha impiegato più tempo del dovuto ad accorgersi dell’assenza del ragazzo, e il sopraggiungere dell’evento letale per assideramento).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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