TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 23 marzo 1993, n. 262

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 23 marzo 1993, n. 262; Pres. Est. Sacchettini; DO (Avv. De Mario, Zadra) c. PA, PG e altro (Avv. Tasse, Giudiceandrea, FAcchin, Agostini, Boscariol, Mosna).

 

Responsabilità civile – Equitazione – Incidente per investimento da cavallo – Responsabilità del gestore del maneggio – Sussiste – Responsabilità del genitore del minore cavaliere – Sussiste 

 

Il gestore di un maneggio che concede un cavallo per un’escursione fuori dal maneggio stesso risponde dei danni cagionati dall’investimento del danneggiato ad opera del cavallo ai sensi dell’art. 2050 c.c. se non prova di aver adottato tutte le misure al fine di evitare il danno, mentre risponde in solido ai sensi dell’art. 2043 c.c. il genitore che affida un cavallo al proprio figlio minore incapace di cavalcare autonomamente. (Nella specie, il responsabile del maneggio è stato condannato a pagare in solido con il padre del cavaliere minorenne, per i danni che questi ha cagionato all’attore per essersi lanciato ad un galoppo sfrenato. Il giudice ha ritenuto di applicare l’art. 2050 c.c. in capo al gestore del maneggio, a prescindere dalla considerazione che il cavallo non è di sua proprietà, nonchè l’art. 2043 c.c. in capo al genitore del cavaliere per aver affidato un cavallo ad un minore con capacità solo discrete).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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