TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 23 marzo 2001 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 23 marzo 2001 (decisa il); Giud. Waldner; XX (Avv. Rössler) c. YY (Avv. Loner)

 

Rogatoria estera – Eccezione di nullità – Mancato avviso – Violazione del contraddittorio – Non sussiste

 

Responsabilità civile – Scontro fra sciatori – Sciatore proveniente da tergo – Colpa – Sussiste

 

È facoltà dell’autorità richiedente la rogatoria chiedere di essere informata dall’autorità richiesta circa il luogo e la data dell’espletamento della prova; ne consegue che è infondata l’eccezione di inammissibilità o inutilizzabilità della prova assunta in assenza di tale richiesta.

 

In caso di scontro tra sciatori, lo sciatore che proviene da tergo è responsabile dei danni che cagiona allo sciatore posto più a valle. (Nella specie, la convenuta, sciando ad una velocità sostenuta su una pista ripida, larga e ben preparata, ha investito una bambina che sciava più a valle con la tecnica dello spazzaneve. Il giudice, proprio in considerazione della tecnica dello “spazzaneve”, ha dedotto che essa procedeva a moderata velocità e che pertanto i gravi danni da essa subiti non possono che essere ricondotti alla velocità sostenuta della convenuta).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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