TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 24 marzo 1998, n. 216

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 24 marzo 1998, n. 216; Pres. Delerba, Est. Monaco; CR (Avv. D’Elio, Beccaro) c. SOCIETÀ FUNIVIE S. s.p.a. (Avv. Modica)

 

Responsabilità civile – Incidente sciistico – Cannone sparaneve – Responsabilità del gestore della pista – Sussiste

 

Il gestore di una pista da sci che mette in funzione un cannone sparaneve durante l’orario di apertura della pista risponde dei danni cagionati ad uno sciatore a causa della neve sparata (Nella specie, l’attore si è infortunato andando a sciare su un cumulo di neve posto dietro una curva e residuato dal cannone spara neve attivo. L’istruttoria ha accertato che il cannone, posizionato perpendicolarmente alla pista, aveva già provocato la caduta di altri sciatori a causa della scarsa visibilità improvvisa provocata dalla neve sparata)

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon