TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 26 maggio 1997, n. 417

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 26 maggio 1997, n. 417; Pres. Est. Delerba; CoPa e IoGa (Avv. Moccia) c. PiAg e SCIOVIE L s.p.a. (Avv. Boscarolli T., Boscarolli A.)

 

Responsabilità civile – Contratto di trasporto – Seggiovia – Responsabilità del vettore – Sussiste – Concorso di colpa del passeggero sussiste

 

Il servizio di seggiovia è inquadrabile nell’art. 1681 c.c., ne consegue che in caso di danno causato al passeggero, risponde il vettore se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto, in concorso con gli attori se questi hanno tenuto una condotta colposa (Nella specie, un gruppo di tre adulti ed una bambina durante la fase di imbarco sulla seggiovia si sono mal posizionati determinando l’impossibilità della minore di sedersi sul sedile della seggiovia causando una caduta dalla seggiovia avvenuta alcuni metri dopo la partenza. Il giudice ha ritenuto responsabile l’addetto all’impianto per essere intervenuto troppo tardi, in concorso on gli attori che si erano posizionati male sulla pedana d’imbarco)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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