TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 26 settembre 2008 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 26 settembre 2008 (decisa il); Giud. Bonell; PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (Avv. von Guggenberg, Beikircher, Purrello) c. YY e altri (Baur, Tasser, Boscarolli)

 

Responsabilità civile – Spese di spedalità – Azione di rifusione – Attività negli spogliatoi – Responsabilità dell’associazione sportiva – Sussiste

 

L’associazione sportiva, i cui tesserati negli spogliatoi provocano gravi lesioni ad un compagno di squadra, è responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c. nei confronti dell’amministrazione sanitaria delle spese di spedalità da questa sostenute per la cura delle lesioni. (Nella specie, al termine di un allenamento di hockey, un tesserato era rimasto impalato su una mazza da hockey, riportando lesioni personali a causa di una bravata dei suoi compagni di squadra)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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