TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 27 luglio 1998, n. 573

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 27 luglio 1998, n. 573; Giud. Delerba; BA (Avv. Martinelli, Egger) c. GRANDI FUNIVIE A. s.p.a. (Avv. D’Apolito, Branzini)

 

Responsabilità civile – Contratto di trasporto – Seggiovia -Responsabilità del gestore – Sussiste

 

Il gestore di una seggiovia di vecchia generazione risponde ex art. 1681 c.c. dei danni causati all’utente nella fase di preimbarco se l’addetto all’impianto di risalita non rallenta la seggiola in modo manuale, salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Nella specie, l’attrice al momento dell’imbarco non si è allineata perfettamente ed è stata colpita dal sedie della seggiovia che non ha rallentato. Il giudice ha ritenuto responsabile il gestore nella misura in cui l’impianto non munito del rallentamento automatico, doveva essere rallentato manualmente dall’addetto così come avviene per consuetudine. Non ha rilevato alcuna condotta colposa da parte attrice, poiché l’allineamento non perfetto al momento dell’imbarco è evenienza normale)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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