TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 27 maggio 1993, n. 533

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 27 maggio 1993, n. 533; Pres. Est. Delerba; SR (Avv. Sangiorgio, Cavanu) c. FUNIVIE s.p.a. (Avv. Boscarolli T., Boscarolli A.)

 

Responsabilità civile – Escursionista trasportato – Incidente sulla bidonvia durante la fase di discesa – Responsabilità prevalente del danneggiato – Sussiste – Concorso del gestore – Sussiste

 

Nel caso in cui un’escursionista al momento di scendere dalla bidonvia, compia in modo scorretto l’operazione di sbarco, il passeggero danneggiante è prevalentemente responsabile in concorso con il gestore dell’impianto se l’addetto, tenuto conto delle peculiarità dei passeggeri non ha osservato un maggiore livello di diligenza. (Nella specie, il fatto è avvenuto alla stazione a valle durante la fase di sbarco. Il giudice ha ritenuto prevalente la responsabilità dell’attrice danneggiata in ragione del fatto che chi utilizza determinati impianti si assume il rischio del corretto utilizzo, soprattutto se è dimostrabile che in passato già aveva utilizzato il medesimo impianto. Tuttavia ha allocato una minore percentuale di responsabilità in capo all’addetto e quindi al gestore (ex art. 2049 c.c.) poiché l’addetto avrebbe dovuto adeguare il livello di cautele alle condizioni del passeggero).

 

 

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 Testo della sentenza

 

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