TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 27 marzo 2003 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 27 marzo 2003 (decisa il); Giud. Roilo; ttrx (Avv. Egger) c. cvnx (Avv. D’Apolito, Pappalardo)

 

Responsabilità civile – Seggiovia – Azione cumulativa – Contratto di trasporto – Responsabilità aquiliana – Sussiste

 

Il gestore di un impianto di risalita risponde a titolo contrattuale ex art. 1681 c.c. ed extracontrattuale ex art. 2049 c.c. dei danni subiti dall’utente che al momento dell’imbarco, dopo essersi posizionato sul tappeto rullante, cade dal seggiolino, se il gestore non offre la prova liberatoria a suo discarico e se l’addetto all’impianto non ferma la seggiovia non appena l’utente manifesta le prime difficoltà nell’atto di sedersi. (Nella specie, l’attrice, dopo essersi posizionata sul tappeto rullante all’imbarco di una seggiovia, all’atto di sedersi è caduta dal seggiolino per aiutare la nipotina di cinque anni che aveva manifestato difficoltà. Sotto il profilo contrattuale il giudice ha ritenuto applicabile le presunzioni di cui all’art. 1681 c.c. in considerazione del fatto che fin dal tappeto rullante l’utente subisce passivamente la dinamica dell’imabrco. Sotto il profilo extracontrattuale, il giudice ha ritenuto colposa la condotta dell’addetto all’impianto nella misura in cui, data la presenza di una bambina di cinque anni, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione e fermare la seggiovia non appena la bambina manifestava le prime difficoltà)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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