TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 28 febbraio 2001 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 28 febbraio 2001 (decisa il); Giud. Waldner; XX (Avv. Egger) c. YY s.p.a. (Avv. D’Apolito, Giramonti)

 

Contratto di trasporto – Gestore di impianto di risalita – Seggiovia – Responsabilità del gestore – Sussiste – Concorso di colpa del trasportato – Sussiste

 

Tra il gestore di una seggiovia e il trasportato sussiste un contratto di trasporto a norma dell’art. 1681 c.c., tale che nel caso in cui il trasportato compiendo un errore di valutazione scende in un momento successivo a quello ideale, sussiste il concorso di colpa del gestore e del trasportato danneggiato, se al momento del fatto il luogo non era presidiato da alcun addetto. (Nella specie, il giudice ha qualificato il rapporto giuridico intercorrente tra il gestore dell’impianto di seggiovia e l’attrice trasportata come contratto di trasporto ed ha ritenuto responsabile il gestore, poiché l’arrivo dei seggiolini non era presidiato, in concorso di colpa con l’attrice danneggiata, la quale, compiendo un errore di valutazione, era scesa dalla seggiovia in un momento successivo a quello ideale)

 

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Testo della sentenza

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