TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 29 aprile 1985, n. 505

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 29 aprile 1985, n. 505; Pres. Sacchettini; Est. Delerba; ST (Avv. Tattara) c. SCIOVIE. S.p.a. (Avv. Boscarolli).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Responsabilità – Non sussiste

 

Il gestore di una pista da sci non risponde dei danni che uno sciatore provetto si cagiona percorrendo una pista facile se la pista non presenta insidie e l’attore non prova che il danno è causalmente riconducibile alla presenza di un pericolo atipico. (Nel caso di specie, l’attrice danneggiata è andata a sciare in un tratto di pista utilizzato dal gestore come luogo di prelievo della neve. Il giudice ha respinto le domande attoree in considerazione del fatto che il dislivello causato dal prelievo della neve non era tale da costituire un’insidia per uno sciatore provetto).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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