TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 29 giugno 2003 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 29 giugno 2003 (decisa il); Giud. Montagnoli; AxD’X, FxNx, PxAxNx (Avv. de Tilla, De Feo) c. YY s.r.l. (Avv. Fedele)

 

Responsabilità civile – Skilift – Responsabilità del gestore – Sussiste

 

Il gestore dell’impianto di risalita, qualora l’addetto allo skilift non blocchi immediatamente l’impianto, è responsabile a norma dell’art. 2043 c.c. per i danni patiti da un minore che all’atto di sganciarsi cade per terra e riceve in faccia il piattello dell’utente successivo che, a sua volta, per evitare di rovinare sul bambino, si sgancia anzi tempo dallo skilift. (Nella specie, un bambino al momento di sganciarsi dallo skilift è caduto per terra e l’utente successivo per evitare di cadere a sua volta sul bambino si è sganciato anzi tempo dallo skilift ed il piattello è schizzato in faccia al bambino. Il giudice ha valutato colposa la condotta omissiva dell’addetto a monte che non ha bloccato in tempo l’impianto di risalita non appena il minore è caduto a terra, ritenendo parte di un’unica catena causale gli eventi successivi, catena che l’addetto avrebbe potuto interrompere bloccando l’impianto)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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