TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 29 luglio 1989, n. 708

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 29 luglio 1989, n. 708; Pres. Sacchettini; Est. Delerba; AP e AM (Avv. Schramm B., Schramm D.) c. FUNIVIE S s.p.a. (Avv. Tasser, Modica).

 

Responsabilità civile – Sci – Uscita di pista dello sciatore – Responsabilità del gestore – Sussiste – Concorso di colpa dello sciatore – Sussiste

 

Lo sciatore esperto che in condizioni di ottima visibilità esce di pista in curva schiantandosi contro un albero posto fuori pista è responsabile dei danni che gli derivano dall’incidente in concorso di responsabilità col gestore, se questi, data la conformazione della curva, non ha adottato le misure protettive idonee ad evitare il fatto. (Nella specie, il giudice ha ritenuto prevalente la responsabilità dello sciatore esperto per non avere tenuto una condotta idonea ad evitare il fatto. Il giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità del gestore per non avere previsto reti di contenimento in una curva situata in un restringimento della pista con raggio di 90°. La responsabilità del gestore, tuttavia, è risultata attenuata per aver predisposto un cartello presegnalante la difficoltà della curva).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

 

fb-share-icon